Sentenza n.233 - deposito 1 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 36, comma 2, modificando l'art. 58, comma 2, della l.r. 16/2008, prevede che le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 2/2002, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso di tali titoli e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.


Motivi di censura
La disposizione è conforme all'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, in relazione al quale è stata aperta una procedura di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea in ragione del suo presunto contrasto con il diritto comunitario.
Le due disposizioni creerebbero, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, un meccanismo di preferenza per il concessionario uscente. Tale disciplina comporterebbe disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea; viene ravvisata anche violazione del principio di ragionevolezza.


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 37 cod. nav. è stato modificato dal d.l. 194/2009 e non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario.
La disposizione censurata estende anche ai soggetti "non in possesso dei requisiti di legge" la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto, introducendo una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Nel consentire il rinnovo automatico della concessione, la norma regionale determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 37 prevede che le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento (comma 1) e demanda all'amministrazione regionale l'accertamento che l'attività venatoria sia esercitata nel rispetto di una serie di principi (comma 2).


Motivi di censura
La potestà legislativa primaria in materia di caccia di cui è titolare la Regione autonoma deve essere esercitata nel rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela fissati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre che della normativa comunitaria di riferimento e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
La disposizione censurata, nel determinare le specie cacciabili, eccede i limiti consentititi e, in particolare, si pone in contrasto con l'art. 18 della l. 157/1992, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, il quale, nel fissare standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, deve intendersi quale norma fondamentale di riforma economico-sociale.
L'art. 18, oltre a disciplinare l'attività venatoria, mediante la previsione di appositi elenchi in cui sono suddivise le diverse specie cacciabili e i periodi entro i quali è possibile il relativo prelievo venatorio, stabilisce anche le modalità di modifica degli elenchi[1].


Decisione della Corte
Questione inammissibile
Quella relativa all'art. 37, comma 2, per difetto assoluto di motivazione.
Questione fondata
Quella relativa all'art. 37, comma 1, che, individuando le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. L'art. 7 della direttiva 70/409/CEE demanda alla legislazione nazionale l' individuazione delle specie cacciabili, e l'art. 18 della l. 157/1002, attuativo della normativa comunitaria, contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili. Esso ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e quindi anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 48, comma 6, dispone che, fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione, è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.


Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto, per effetto del richiamo alla Zona faunistica delle Alpi, la disposizione limita la quota di territorio regionale destinata alla protezione della fauna selvatica, in violazione della normativa statale.


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 10, comma 3, della l. 157/1992, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Il legislatore nazionale ha quindi previsto due regimi distinti di salvaguardia della fauna selvatica, ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione delle peculiari caratteristiche della Zona faunistica delle Alpi. La disposizione regionale si pone in contrasto con la normativa nazionale, limitando la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.



[1] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.


Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 36, comma 2; 37, comma 1, e 48, comma 6, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 13/2009; inammissibile la questione relativa all'articolo 37, comma 2.