Sentenza n.232 - deposito 24 2010


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'articolo 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) promosso dal Giudice di pace di Genova con ordinanza 24 aprile 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma censurata stabilisce che le vendite promozionali sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per i periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli del comma 2 (comma 1, non censurato); non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi (comma 2); l'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite (comma 3, non censurato).



Motivi della ordinanza di rimessione

L'art. 3 del d.l. 223/2006 ha stabilito l'eliminazione delle limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative alle vendite promozionali. La disposizione contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, poiché le vendite promozionali sono volte a garantire un regime di libera concorrenza; con la lettera m), perché le vendite promozionali sono previste allo scopo di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, e possono essere effettuate solamente in periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni, dal giorno dell'Epifania e dal primo venerdì di luglio (art. 113 l.r. 1/2007).

I due tipi di vendita, promozionali e di fine stagione – compresi dall'art. 14 del d. lgs. 114/1998 nel genus delle «vendite straordinarie» – trovano il loro tratto distintivo nel fatto che le vendite promozionali possono riguardare qualsiasi tipo di merce e possono svolgersi durante tutto l'arco dell'anno, mentre le vendite di fine stagione, o saldi, sono connesse ad alcuni specifici prodotti merceologici (connotati dalle caratteristiche della stagionalità ovvero della rispondenza ai dettami della moda del momento) e al dato temporale.

Il divieto regionale generalizzato di effettuare vendite promozionali, per qualsiasi tipologia di prodotti (stagionali e non) in periodo antecedente le vendite di fine stagione, contrasta con la disciplina statale (art. 3, comma 1, l. 248/2006) che, nel disporre la eliminazione della «fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera e), esclude nel contempo che possano essere imposte «limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno di esercizi commerciali», con la sola eccezione dei «periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» (art. 3, comma 1, lettera f).

Secondo la disciplina nazionale l'unica limitazione possibile per tali tipi di vendite consiste nella previsione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non possono essere effettuate non tutte le vendite promozionali, ma solo quelle che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo.

Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite promozionali nel periodo antecedente alle vendite di fine stagione o saldi, applicato alla generalità dei prodotti merceologici, ha invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.



 


Dichiarazione: