Sentenza n.226 - deposito 24 2010


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 40, 41, 42 e 43 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (comma 40).



Motivi di censura

Lesione della competenza legislativa residuale: la materia della sicurezza deve essere intesa in senso restrittivo, comprensivo dei soli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico. La materia della polizia amministrativa locale comprende invece l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni e degli enti locali.

La generica espressione "sicurezza urbana" si presta a ricomprendere interventi che possono rientrare nell'ambito della polizia amministrativa locale, mentre la formula "disagio sociale"evoca un'ampia gamma di situazioni di emarginazione che richiederebbero interventi inquadrabili nella materia "politiche sociali", entrambe materie di competenza esclusiva regionale.

La prevista intesa dei sindaci con i prefetti in relazione alla decisione dei comuni di avvalersi della collaborazione di volontari farebbe decampare l'attività regolata dalla materia ordine pubblico e sicurezza nella materia polizia amministrativa locale.



Decisione della Corte

Questione non fondata con riferimento all'aspetto della sicurezza urbana.

Anche dal decreto ministeriale attuativo 5 agosto 2008, si desume che la normativa statale ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Questione fondata con riferimento alle situazioni di disagio sociale.

Tale espressione si presta ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione o di difficoltà di inserimento dell'individuo nel tessuto sociale, derivanti dalle più varie cause (condizioni economiche, di salute, età, rapporti familiari e altre): situazioni che reclamano interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili segnatamente alla materia dei «servizi sociali». Tale materia – appartenente alla competenza legislativa regionale residuale – individua, infatti, il complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43; il Prefetto provvede al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato (comma 41); tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato; le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica (comma 42); con decreto del Ministro dell'Interno sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41 e i requisiti per l'iscrizione e le modalità di tenuta degli elenchi (comma 43).



Motivi di censura

Le stesse censure già esposte con riferimento al comma 40.

Inoltre, i commi 41 e 42 risulterebbero illegittimi anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni; mentre il comma 43 contrasta con l'art. 117, sesto comma, Cost., attribuendo allo Stato un potere regolamentare in una materia di competenza legislativa regionale.



Decisione della Corte

Questione non fondate

La lesione del riparto costituzionale delle competenze deriva unicamente dalla eccessiva ampiezza della previsione del comma 40; dichiarata la illegittimità parziale del comma 40, e ricondotta l'attività delle associazioni di volontari di cui il sindaco può avvalersi nel perimetro della materia dell'ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, la disciplina complementare recata nei commi successivi non è incompatibile con i parametri costituzionali.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della l. 94/2009, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»; non fondate le altre questioni.