Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
Motivi di censura
Violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione in quanto, in assenza di garanzie procedimentali, non è assicurato il principio di continuità dell'azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento.
Decisione della Corte
Questione fondata
Riprende l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, osservando che le sentenze successive alla 233/2006 [1] hanno effettuato alcune puntualizzazioni volte a valorizzare il principio di continuità dell'azione amministrativa fondato sull'art. 97 Cost..
I meccanismi di decadenza automatica, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali o a titolari di uffici amministrativi per la scelta dei quali l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti (34/2010, 104/2007).
Non sussiste un rapporto di stretta simmetria tra le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale e le cause di cessazione di esso.
La scelta fiduciaria del direttore amministrativo non implica, infatti, che la interruzione del rapporto instauratosi in conseguenza di tale scelta possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale che connota quest'ultima. Una volta, infatti, instaurato il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, vengono in rilievo altri profili, connessi, in particolare, da un lato, alle esigenze dell'amministrazione ospedaliera concernenti l'espletamento con continuità delle funzioni dirigenziali proprie del direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell'interessato, inerenti alla carica.
La valutazione di tali esigenze determina il contrasto della disposizione impugnata con il principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., in quanto la disposizione stessa non àncora l'interruzione del rapporto di ufficio in corso a ragioni “interne” a tale rapporto, che – legate alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo – siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa.
La previsione, da parte della norma impugnata, di una interruzione automatica del rapporto per effetto della nomina del nuovo direttore generale, senza la previsione di una fase procedurale che faccia dipendere la decadenza da pregressa responsabilità del dirigente, comporta una vera e propria «discontinuità della gestione» (55/2009), in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
[1] La sentenza 233/2006 aveva affermato che gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario hanno natura esclusivamente fiduciaria e terminano nel caso di cessazione per qualunque causa del direttore generale, sottolineando l'aspetto della consonanza di impostazione gestionale tra le tre figure apicali, nell'ottica del buon andamento dell' amministrazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 6, della l.r. Lazio 18/1994.