Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009 n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, stabilisce che gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di trasporto.
Motivi di censura
Il divieto di uso repressivo rende impossibile l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e di conseguenza l'applicazione del sistema sanzionatorio, in contrasto con quanto previsto dal Codice della strada.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato; l'art. 1 del d. lgs. 285/1992, recante il Nuovo Codice della strada, afferma tra i principi generali che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguito dallo Stato.
La disposizione contrasta in particolare con l'art. 142, comma 6, del d. lgs. 285/1992, secondo cui per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5, disciplinando la tipologia di segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo, prevede che tra la segnalazione e l'autovelox deve intercorrere una distanza di quattro chilometri.
Motivi di censura
Il d. lgs. 285/1992 stabilisce l'uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazione su tutto il territorio nazionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Contrasto con l'art. 142, comma 6-bis, del d. lgs. 285/1992, in base al quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, e con le disposizioni attuative, in base alle quali, tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento non vi deve essere una distanza superiore a quattro chilometri.
Le norme regionali impugnate e quelle che residuano tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada, aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Campania 10/2009.