Giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni della l.r. Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Art. 3, comma 3, prevede l'avvalimento da parte della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'art. 4, comma 2, lett. d), prevede la formulazione da parte della Regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza; l'art. 12, comma 1, lett. e), prevede l'affidamento alle province della predisposizione di servizi urgenti. Art. 4, comma 1, lett. a), non indica che le funzioni regionali per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio devono essere svolte “sulla base degli indirizzi nazionali”; l'art. 5, comma 1, non prevede che nell'elaborare i piani regionali di previsione e prevenzione devono essere rispettati gli indirizzi nazionali. L'art. 7, comma 1, conferisce al Presidente della Giunta il potere di emanare ordinanze in stato di crisi e di individuare le strutture chiamate ad operare anche in deroga all'assetto ordinario delle competenze in situazioni di crisi determinate dall'imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi. L'art. 9, comma 5, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche quelle statali, siano tenute a fornire alla struttura regionale di protezione civile i dati in loro possesso.
Motivi del ricorso
Riguardo alle disposizioni sull'avvalimento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Governo contesta alla Regione di non avere sottolineato che si tratta di ipotesi che richiedono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, come prescrivono le norme interposte (art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del d.lgs. 112/1998, che richiamano l'art. 1, comma 1, lettera b), l. 225/1992). Riguardo all'art. 4, comma 1, lett. a), contesta l'omessa menzione della conformità agli indirizzi nazionali; sul potere di emanare ordinanze in stato di crisi, ritiene, in base all'art. 5 della l. 225, che il potere di emanare ordinanze di urgenza può essere attribuito al Presidente della Giunta solo con ordinanza ministeriale. L'art. 9 non precisa la tipologia dei dati che devono essere forniti e non viene menzionata la l. 675 sul rispetto dei dati personali.
Decisione della Corte
Riguardo alle prime due censure, osserva che il mancato riferimento alla legislazione statale non implica per sé una automatica espansione delle competenze regionali: i limiti rimangono vincolanti, tanto più che risultano elaborati d'intesa tra le stesse Regioni e gli enti locali (art. 5, comma 2, d.l. 343/2001 convertito nella l. 401/2001). Riguardo all'art. 7, il potere di ordinanza del Governo in materia di protezione civile (di cui all'art. 5 della l. 225/1992) riguarda le ipotesi di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della Giunta, nei limiti indicati dallo stesso art. 7 della l.r. 32/2001, riguarda gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati con l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2, comma 1, lett. b), l. 225/1992). Si tratta quindi di due ipotesi diverse. Riguardo all'art. 9, osserva che la mera acquisizione di dati non determina lesione di alcuna attribuzione ed è anzi conforme al principio di leale collaborazione. La mancata menzione della l. 675 è irrilevante in quanto la Regione è senz'altro tenuta al suo pieno rispetto.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate tutte le questioni prospettate.