Sentenza n.221 - deposito 17 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)

Premessa
Lo statuto speciale attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa primaria, tra l'altro, nella materia dei «lavori pubblici di interesse regionale». Poiché il novellato titolo V della parte seconda della Costituzione non contempla la materia "lavori pubblici", deve trovare applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della l. cost. 3/2001- la previsione statutaria.
La legislazione regionale deve comunque tenere conto delle disposizioni di principio contenute nel d. lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici. Lo stesso statuto speciale prevede che la potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)».
Occorre quindi considerare i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e dunque le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, che costituiscono diretta attuazione della normativa comunitaria.
In secondo luogo, il legislatore regionale deve osservare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 5, lettera a), della l.r. 11/2009 - che ha modificato l'art. 8, comma 8, della l.r. 14/2002 sulla disciplina organica dei lavori pubblici - stabilisce che per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per tali lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.



Motivi di censura
Violazione dell'art. 4 dello statuto speciale, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. che attribuiscono alla competenza esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. In particolare, sarebbero violati gli artt. 93 e 128 del d.lgs. 163/2006, i quali configurano il progetto preliminare e l'elenco annuale come strumenti eterogenei «volti l'uno alla programmazione della singola opera e l'altro alla programmazione generale annuale», contenendo, quindi, elementi non sovrapponibili.


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 93 del d.lgs. 163/2006 prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
La progettazione costituisce un momento dell'iter procedimentale preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica; ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza, vengono in rilievo esclusivamente i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività di progettazione. Aspetto qualificante dell'attività di progettazione è dato dal fatto che essa deve svolgersi secondo l'indicata articolazione, essendo questa essenziale per assicurare, con il progetto esecutivo, l'eseguibilità dell'opera e indispensabile per dare certezza sui tempi e sui costi di realizzazione dell'opera stessa.
La norma statale opera quindi come limite all'attività legislativa regionale.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 5, lettere b) e c), della l.r. 11/2009, modificando gli artt. 9 e 17 della l.r. 14/2002, ha stabilito una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione.



Motivi di censura
Contrasto con le disposizioni statutarie, che attribuiscono alla competenza esclusiva statale le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile; in particolare, con gli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, i quali stabiliscono che «la stazione appaltante sceglie l'operatore economico, che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa».



Decisione della Corte
Questione non fondata
Il Codice dei contratti pubblici prevede che gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell'aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per quest'ultimo criterio.
Tale diversità di regolamentazione non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 5, lettera k), della l.r. 11/ 2009 modifica l'art. 56, comma 2, della precedente l.r. 14/2002, prevedendo che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione.



Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, per contrasto con l'art. 92 del d. lgs. 163/2006, che attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture, la determinazione di tali aliquote.


Decisione della Corte
Questione inammissibile
La disposizione disciplina le modalità di concessione dei finanziamenti regionali alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione a specifici lavori individuati dalla Giunta regionale e attribuisce al Presidente della Giunta il compito di fissare le aliquote per la determinazione degli oneri per spese tecniche generali e di collaudo. La normativa censurata attiene quindi ai rapporti esterni tra le amministrazioni aggiudicatrici e la Regione, mentre la normativa statale richiamata incide sui rapporti interni tra coloro che prestano la loro attività nel corso della realizzazione dell'opera a partire dalla procedura di gara e la stazione appaltante.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 9, della l.r. 11/2009 prevede che, ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli enti locali correlati alla realizzazione di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica.



Motivi di censura
Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela ambientale, per contrasto con il d. lgs. 163/2006, il quale prevede, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale, una precisa scansione temporale per l'espletamento del procedimento di compatibilità ambientale, fissando all'art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento di compatibilità ambientale (da 150 a 210 giorni per i progetti di particolare complessità); limiterebbe inoltre i tempi stabiliti dalla normativa nazionale per la consultazione del pubblico, sia con riferimento al procedimento di valutazione ambientale, sia con riferimento al procedimento di valutazione ambientale strategica.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca. La sua funzione prevalente è quella di tutela dell'ambiente, analogamente alla procedura di valutazione ambientale strategica.
La norma regionale impugnata - inserendosi in una più ampia disposizione che, con contenuto articolato e complesso, disciplina le modalità di realizzazione delle opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - non reca alcun vulnus alla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della l.r. Friuli-Venezia Giulia  11/2009; non fondate o inammissibili le altre questioni.