Sentenza n.216 - deposito 17 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La norma denunciata disciplina l'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto applicabile, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale: 1) per ogni scalo nel territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri.



Motivi di censura
Contrasto con diversi parametri costituzionali e, in particolare, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87); rispetto a tali parametri, il Governo aveva chiesto che fosse effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE.



Questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia
Con la sentenza 102/2008, la Corte ha sollevato questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alla violazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE.
Con l'ordinanza 103/2008 ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia CE le seguenti questioni di interpretazione:
a) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006, come modificata dall'art. 3, comma 3, della l.r. 2/2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna;
b) se lo stesso art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006 configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;
c) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna;
d) se lo stesso art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006 configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.


Decisione della Corte di giustizia
Con la sentenza 17 novembre 2009, C-169/08, la Corte di giustizia CE, ha dichiarato che l'art. 49 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma tributaria di un'autorità regionale, quale quella di cui all'art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006 - come modificata dall'art. 3, comma 3, della l.r. 2/2007.
In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato che:
a) l'imposta sullo scalo rientra nell'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 50 del Trattato CE, perché le persone che assumono l'esercizio di un mezzo di trasporto, nonché quelle che utilizzano tale mezzo usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione Sardegna, che possono rivestire un carattere transfrontaliero, quali i servizi forniti negli aerodromi e nei porti;
b) la normativa regionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale;
c) la normativa non trova giustificazione sotto il profilo della tutela dell'ambiente;
d) la normativa non trova giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza del sistema tributario, perché l'imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico della Regione, con la conseguenza che il non assoggettamento a tale imposta dei residenti non può essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono soggetti.



Decisione della Corte costituzionale
Dall'interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Sardegna 4/2006, come modificata dall'art. 3, comma 3, della l.r. 2/2007, in quanto incompatibile con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, e quindi costituente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Le indicate ragioni di contrasto dell'art. 4 con l'art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per lo stesso articolo nella sua formulazione originaria - precedente alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 3, della l.r. 2/2007 - il quale stabiliva, al pari della successiva formulazione, che il soggetto passivo dell'imposta dovesse avere domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, alla previgente formulazione normativa.


Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della l.r. Sardegna 4/2006, nel testo sostituito dall'articolo 3, comma 3, della l.r. Sardegna 2/2007; dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 4 della l.r. Sardegna  4/2006.