Sentenza n.215 - deposito 17 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell'energia: dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); è prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo (comma 2); ciascun commissario emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi (comma 3); sono individuate le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario (comma 4).



Motivi di censura

La «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può giustificarsi solo qualora la legislazione statale detti una disciplina pertinente e limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine; deve inoltre risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali.

La disciplina dell'art. 4 del d.l. 78/2009 non è pertinente (in quanto gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, e pertanto la legge non é idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del capitale privato é per definizione non garantita), né proporzionata. I poteri attribuiti ai commissari sono molto ampi; l'intesa con le Regioni è prevista solo per una parte degli interventi, quelli relativi alla produzione, e non anche per quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina verte nella materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia. L'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi può essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso deve essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

Trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum.

La previsione secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

Non sono stati quindi rispettati i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 102/2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera ), del d.l. 103/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 141/2009.