Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall'art. 1 della l.r. 28/1986, promosso dal TAR Puglia con ordinanza del 23 marzo 2009
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che «quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima».
Motivi della ordinanza di rimessione
Il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali interessate non è stato accompagnato dal referendum rivolto alle popolazioni interessate, né si è perfezionato per mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata introduce un procedimento semplificato di modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti; secondo la formulazione letterale, si può procedere in difetto di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 133, secondo comma, Cost., cioè la legge regionale ed il referendum consultivo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto referendario garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali; il legislatore regionale può solo regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle “popolazioni interessate” al procedimento referendario.
Nella propria legislazione ordinaria,
La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, è elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.
La dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata deve essere estesa al comma 4, lettera f), dell'art. 21 della l.r. 27/1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa l'effetto di escludere il referendum, e anche all'art. 5, comma 2, della l.r. 26/1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.», aggiunte dall'art. 4 della l.r. 6/2010.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, della l.r. Puglia 26/1973, aggiunto dall'articolo 1 della l.r. Puglia 28/1986; dichiara inoltre la illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 21, comma 4, lettera 26/1973, come modificato dall'articolo 4 della l.r. Puglia 6/2010, limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».