Sentenza n.125 - deposito 1 2010

Governo del territorio - infrastrutture


Giudizio principale di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 1, disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e la procedura per la valutazione di impatto ambientale limitatamente alle predette infrastrutture per le quali sia stata raggiunta in via preventiva un'intesa con il Governo. Prevede inoltre che la valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche soggette a screening o VIA regionale sia compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia.



Motivi di censura

Contrasto con la normativa statale, secondo la quale la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale sono disciplinati dalla normativa nazionale (art. 161 d. lgs. 163/2006), e attribuisce allo Stato le competenze in materia di VIA per le opere di preminente interesse nazionale (d. lgs. 152/2006).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 4, attribuisce alla Regione la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, provvedendo ad una mera comunicazione ai Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture e dei beni culturali, che possono comunicare prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale.



Motivi di censura

Secondo la normativa statale, se l'interesse regionale è concorrente con quello statale, le Regioni e le Province autonome devono limitarsi a partecipare, con le modalità indicate nelle intese, alle sole attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio (art. 161 d. lgs. 163/2006); la stessa normativa statale attribuisce la competenza in materia di VIA al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei beni culturali (art. 162 d. lgs. 163/2006).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 7, stabilisce che la Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE, inoltrandola anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 165 del d.lgs. 163/2006 che, nel disciplinare la procedura di approvazione del progetto preliminare e la procedura di impatto ambientale, riconosce tale competenza in capo ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente, chiamati a presentare le proprie proposte in merito al CIPE, e anche con l'art. 4 del d.lgs. 163/2006 che riconosce allo Stato competenza esclusiva in materia di attività di progettazione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 4 disciplina la procedure di valutazione di verifica di conformità ambientale e di autorizzazione del progetto definitivo.



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 166 del d.lgs. 163/2006 che riconosce al Ministero delle infrastrutture le competenze in merito alla progettazione definitiva.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6 prevede che, se gli organi statali o il CIPE non provvedono nei termini di legge, il Presidente della Giunta segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di trenta giorni dalla segnalazione, può trasmettere il progetto preliminare o definitivo o compiere gli atti e le attività necessarie all'approvazione del progetto.



Motivi di censura

Contrasto con le disposizioni del d.lgs. 163/2006 che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa in materia di attività di progettazione in quanto rientrante nella materia tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La successiva l.r. 26/2008 ha modificato le censurate disposizione regionali, subordinandone l'operatività al previo raggiungimento di specifica intesa con il Governo. Le modifiche procedimentali introdotte sono satisfattive delle censure governative, in quanto la concreta operatività delle modalità procedimentali indicate dalle disposizioni censurate sono condizionate al previo raggiungimento di un accordo con lo Stato.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 10 prevede che le concessioni per le infrastrutture comprese tra le opere di interesse concorrente nazionale e regionale o le modifiche alle convenzioni di concessioni già affidate relative alle infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Motivi di censura

Contrasto con il d.lgs. 163/2006, che rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina della selezione dei concorrenti e delle procedure di affidamento in quanto rientranti nella materia della concorrenza.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La l.r. 26/2008 ha inserito nella disposizione la previsione che la concessione è approvata dal Presidente della Giunta solo se non diversamente stabilito dalle intese previste dalla normativa statale, subordinando quindi l'operatività della norma ad un accordo con lo Stato.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 11 stabilisce che i concessionari possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario al contraente generale della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime.



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 176 del d.lgs. 163/2006, secondo il quale non solo il concessionario, ma anche il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale la realizzazione dei lavori.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La l.r. 26/2008 ha modificato la disposizione consentendo anche al soggetto aggiudicatore l'affidamento dei lavori



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 12, comma 1, stabilisce che le norme contenute nel Codice degli appalti si applicano alle Regione “in quanto compatibili con la presente legge”.



Motivi di censura

La disposizione opera una generica disapplicazione della legge statale in una materia che la stessa Corte costituzionale ha affermato essere in larga parte rimessa alla competenza statale



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

La l.r. 26/2008 ha abrogato la disposizione.



 


Dichiarazione:


Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le censure.