Sentenza n.213 - deposito 17 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata modifica i commi 4 e 6 dell'art. 24 della l.r 15/1983 sull'ordinamento degli uffici regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale; stabilisce che la qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami, o per titoli ed esami, o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali (art. 24, comma 4); demanda a regolamento della Giunta la definizione delle ipotesi di ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 4, della tipologia delle prove, delle modalità di svolgimento degli esami e dei criteri di valutazione dei titoli (art. 24, comma 6).


Motivi di censura
Anche la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto dovrebbe essere esercitata in armonia con la Costituzione.
L'attribuzione della qualifica di dirigente anche con soli concorsi per titoli e riservati si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso.


Decisione della Corte
Questioni fondate
Il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego; può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
La legge regionale censurata, introducendo un sistema misto di selezione del personale regionale, allo scopo di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, omette di prevedere i criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e lascia nell'indeterminatezza la proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami.
Ravvisa l'illegittimità, sia del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 15/1983 che, per la selezione dei dirigenti, contempla il duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o all'altro, sia del comma 6 dell'art. 24, che rimette tale scelta alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione.


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 4 e 6, della l.r. Trentino-Alto Adige 15/1983, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5/2009.