Sentenza n.209 - deposito 11 2010

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), promosso dal TAR per il Trentino-Alto Adige con ordinanza 29 ottobre 2008

Contenuto delle disposizioni impugnate

I commi censurati contengono norme recanti l'interpretazione autentica, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis dell'art. 88 della l.p. 13/1997; in particolare, il comma 6 stabilisce che «Al comma 1 dell'articolo 88 la dizione: "In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative" si interpreta nel senso che l'annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi».
Il comma 7 dispone che «Al comma 1-bis dell'articolo 88 la dizione: "area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta nel senso che si tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4».


Motivi della ordinanza di rimessione
L'art. 88 limitava gli effetti della concessione in sanatoria ai casi di annullamento della concessione edilizia qualora non fosse possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative.
Le norme censurate attribuiscono all'art. 88 un significato differente da quello desumibile dal dato letterale e dalla interpretazione sistematica della disciplina vigente nella Provincia autonoma in materia di governo del territorio; la cd interpretazione autentica non trova fondamento sulla disciplina statale in materia; le disposizioni incidono su un contenzioso pendente, violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti, e finiscono per vanificare i risultati dell'attività giudiziaria svolta, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi, finendo per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali.



Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (24/2009).
Sussistono diversi limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Le disposizioni in esame ledono, con la loro efficacia retroattiva, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.) e l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (art. 102 Cost.).
Il legislatore è intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme "interpretate" offrisse alcun appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte.
Le norme censurate incidono inoltre negativamente sulle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito di giudizi in corso (art. 102 Cost.).


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell'articolo 107-bis della l.p. di Bolzano 13/1997.