Sentenza n.207 - deposito 10 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter, promosso con ricorso della Regione Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali (art. 71, comma 5-bis); a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo (art. 71, comma 5-ter).



Motivi di censura

Le disposizioni obbligano le Regioni a sostenere, tramite il fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia. Imponendo la gratuità delle visite fiscali, il relativo onere verrebbe a ricadere sulle aziende sanitarie e quindi sul fondo sanitario regionale. Lesione della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e anche dell'art. 119 Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria, in quanto la Regione, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, dovrebbe integrare il fondo sanitario con proprie risorse finanziarie.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina è riconducibile all'ambito materiale della tutela della salute, non alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi dell'attività sanitaria vanno anch'esse ricondotte alla materia della tutela della salute quando sono idonee ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate.

Nel caso in esame, risulta evidente la stretta inerenza che le norme presentano con l'organizzazione del Servizio sanitario e con il relativo finanziamento, tenendo, tra l'altro, conto che è stato legislativamente previsto che tale tipo di prestazioni possa essere effettuato solo mediante le aziende sanitarie locali.

Il comma 5-bis non è ascrivibile ad alcun titolo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, destinandola a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.



 


Dichiarazione:


), del d.l. 78/2009, nella parte in cui aggiunge all'articolo 71 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, i commi 5-ter.