Sentenza n.201 - deposito 10 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), promosso dalla Regione Sicilia La Corte costituzionale ha accolto la eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento agli articoli 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19, in quanto non applicabili alla Regione Sicilia.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 27, comma 7, della l. 42/2010 prevede l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un “tavolo di confronto” tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e ciascuna Provincia autonoma, costituito da determinati Ministri, nonché dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e attribuisce a detto tavolo la competenza ad individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princípi contenuti nella legge di delega 42/2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.



 



Motivi di censura

I compiti e le funzioni attribuiti al “tavolo di confronto” potrebbero rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale, preposta a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso, potrebbero inoltre condizionare i lavori della Commissione stessa, alla quale tra l'altro compete anche l'attuazione dei rapporti finanziari correlati all'attuazione dello Statuto regionale.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Il “tavolo di confronto” istituito dalla norma censurata e la “Commissione paritetica” prevista dall'art. 43 dello statuto speciale risultano del tutto diversi quanto alla composizione, agli àmbiti operativi e alle funzioni.

L'organo statutario − composto da quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato − è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo: esso determinerà le norme relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso.

Il «tavolo di confronto» − cui intervengono determinati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale − non ha alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa: sono ad esso attribuiti cómpiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio, nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel tavolo si realizza il confronto tra Stato ed autonomie locali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari delineati dalla legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della l. 42/2009; inammissibili tutte le altre questioni.