Sentenza n.195 - deposito 4 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge impugnata stabilisce, in particolare, che «è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio».



 



Motivi di censura

Nel far salvi gli effetti di provvedimenti di reinquadramento di dipendenti regionali adottati in applicazione del regolamento regionale 2/2001, attuativo dell'art. 22 della l.r. 25/1996, la legge da un lato, eluderebbe la pronuncia con cui il TAR Lazio ha annullato il medesimo regolamento 2/2001 e, dall'altro lato, consentirebbe l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate in deroga alla regola del pubblico concorso.

Lesione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e inoltre dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto sarebbe «manifestamente errato, perché privo di contenuto», il riferimento alla disposizione di cui all'art. 22, comma 8, della l.r. 25/1996.



Decisione della Corte

Questione fondata

Nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali (compresi molti dirigenti) l'accesso ad un livello superiore di inquadramento, la legge costituisce una deroga al principio del concorso pubblico.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico, quale forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, è necessario non soltanto nelle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, che comunque costituisce una “forma di reclutamento”.

La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso. Le deroghe possono considerarsi legittime solo quando sono esse stesse funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (293/2009).



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 14/2009.