Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Emilia Romagna su ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, 15 gennaio 2003, n. 90.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Alcune associazioni ambientaliste avevano impugnato tre deliberazioni di approvazione del calendario venatorio della provincia di Bologna adottate dalla Giunta provinciale e costituenti riproduzione di tre leggi regionali (nn. 14, 15 e 22 del 2002). Il TAR Bologna ha accolto l'istanza di sospensiva delle delibere. Il provvedimento cautelare del TAR è stato impugnato dalla Regione al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato con ordinanza 90/2003 ha rigettato l'appello (confermando quindi la sospensiva disposta dal TAR), richiamandosi ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale 536/2002.
Motivi del ricorso
La Regione ritiene che la decisione del Consiglio di Stato, di conferma della sospensiva del TAR, contrasti con precedente orientamento: in occasione di analoghi provvedimenti del TAR Parma (in relazione al calendario venatorio della Provincia di Reggio Emilia) il Consiglio di Stato aveva sospeso l'ordinanza cautelare, ritenendo legittima la deliberazione di approvazione del piano e non motivata la asserita sussistenza di un danno grave e irreparabile. Inoltre, la Regione ritiene che la decisione del Consiglio di Stato, pur se assunta in via cautelare, abbia esteso la dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sentenza 536/2002 di una legge regionale ad un'altra, in assenza di una esplicita pronuncia della Corte costituzionale, violando quindi il diritto alla difesa della Regione. Chiede che sia dichiarato che non spetta al giudice amministrativo disporre la sospensione di atti amministrativi ripetitivi di disposizioni di leggi regionali per vizi di legittimità imputabili a queste ultime.
Decisione della Corte
Non ravvisa disapplicazione di leggi regionali, ma sospensione di delibere provinciali del calendario venatorio assunte in base alle leggi regionali. La formula usata nella ordinanza del Consiglio di Stato (“tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002” interessante la Regione Sardegna) non può essere intesa come estensione della dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale ad un'altra. Il ricorso presentato si traduce in atipico strumento di impugnazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato. Il relativo conflitto va quindi dichiarato inammissibile perché altrimenti il giudizio costituzionale verrebbe a costituire un nuovo grado di giurisdizione, che andrebbe ad aggiungersi ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall'ordinamento.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile il ricorso.