Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione attribuisce ai comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali.
Motivi di censura
Contrasto con la disciplina nazionale di settore: l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 affida alle Regioni o alle Province delegate il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli impianti stessi, unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A, con possibilità di deroga alle soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali è applicabile la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, d'intesa con
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata prevede una disciplina contrastante con quella nazionale di settore, che affida alle Regioni o alle province delegate il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. 387/2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme volta a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene nell'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate.
Maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono infatti essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Molise 22/2009.