Sentenza n.193 - deposito 4 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera c), 7, comma 2, lettera a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, 8, comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3, e dell'allegato B della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5 individua quattro categorie di aree protette a gestione regionale, provinciale e locale: parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia e riserve speciali. In particolare, il comma 1, lettera c), specifica che nelle zone naturali di salvaguardia il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria e che tali zone sono caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti.

L'art. 8, comma 4, dispone che nelle zone naturali di salvaguardia si applicano i divieti esistenti nelle aree protette classificate come parco naturale o riserva naturale, ad eccezione dei divieti di attività venatoria, di introduzione ed utilizzo di armi o mezzi di cattura, di sorvolo a bassa quota di velivoli.



 



Motivi di censura

Consentire l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia contrasta con l'art. 22 della l. 394/1991, recante la legge quadro sulle aree protette, che vieta l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La tipologia di area “zona naturale di salvaguardia” non è prevista dalla normativa statale, e quindi non ne sarebbe stata consentita l'introduzione da parte del legislatore regionale; a prescindere da ciò, il divieto di attività venatoria previsto dalla normativa statale per i parchi e le riserve naturali regionali si applica anche alle zone naturali di salvaguardia, dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 7, comma 2, individua le finalità perseguite dai soggetti gestori delle aree protette, prevedendo, in particolare, che:

- i soggetti gestori dei parchi naturali perseguono, tra gli altri fini, quello di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico (lettera a), n. 3);

- i soggetti gestori dei parchi naturali regionali garantiscono, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali (lettera a), n. 4);

- i soggetti gestori delle riserve speciali perseguono, tra gli altri fini, quello di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione (lettera d), n. 1).



 



Motivi di censura

Il d. lgs. 42/2004, con disposizione che esprime un principio fondamentale, attribuisce allo Stato le funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Il medesimo decreto assegna la funzione di recupero dei valori paesaggistici alla pianificazione congiunta Stato-Regioni, e riserva inoltre alle amministrazioni statali la finalità di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico



Decisione della Corte

Questioni fondate

Gli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004 impongono la cooperazione con lo Stato come presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale.

Dichiara la illegittimità della disposizione limitatamente alle parole “tutelare e” nella lett. a), n. 3, e “tutelare” nella lettera d), n. 1.

Dichiara la illegittimità dell'art. 7, comma 2, lettera a), in quanto contrasta con l'art. 133 del d. lgs. 42/2004, che ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio. La Regione ha invece legiferato autonomamente.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 26 prevede che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello; l'art. 27 prevede che i piani naturalistici hanno valore di piano di gestione dell'area protetta e che le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 145 del d.lgs. 42/2004, che stabilisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, e conseguente violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 145 del d.lgs. 42/2004 sancisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (180 e 437 del 2008).



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'allegato B specifica le fasi della valutazione di incidenza, prevista dall'art. 5 del dpr 357/1997 (recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), dei progetti o dei piani su siti rientranti nella rete ecologica europea Natura 2000.

La valutazione si articola su quattro livelli (I livello: screening; II livello: valutazione appropriata; III livello: valutazione delle soluzioni alternative; IV livello: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa).

In particolare, al II livello (valutazione appropriata) si prescrive la considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione e, in caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.



Motivi di censura

L'ultima parte della disposizione contrasta con l'art. 5 del dpr 357/1997, per il quale, qualora nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le amministrazioni competenti avrebbero l'obbligo di adottare misure di compensazione, non mere misure di mitigazione.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Le misure di mitigazione previste non sono sostitutive di quelle di conservazione, e la loro previsione, imposta dal diritto comunitario, è coerente con le prescrizioni dell'art. 5 del dpr 357/1997.



 


Dichiarazione:


c); 7, comma 2, lettera a), n. 3, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell'articolo 7, comma 2, lettera