Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 2 e 3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5 prevede che, per la realizzazione delle infrastrutture regionali,
L'art. 7, comma 5, dispone che, ove le infrastrutture di cui al comma 1 autostradali e ferroviarie, siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 38/1998,
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per contrasto con la normativa statale, secondo la quale l'espletamento delle procedure di VIA per opere relative alle infrastrutture ferroviarie e autostradali è di competenza statale.
L'articolo 6 disciplina le modalità di affidamento tramite finanza di progetto. L'art. 7 viene censurato perché non avrebbe richiamato le procedure previste dalla normativa comunitaria e statale riguardo alla procedura di valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell'ambito dei Siti di Natura 2000. L'articolo 8 disciplina la concessione di autostrada regionale.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Riguardo all'art. 7, il mancato richiamo delle procedure previste dalla normativa comunitaria e statale non implica violazione della disciplina statale in materia.
Questione parzialmente fondata
La normativa sulla VIA rientra nella materia della tutela dell'ambiente: pur se possono essere presenti ambiti di spettanza regionale, si ritiene prevalente la competenza statale (120/2009).
La legge regionale enuclea, all'art. 2, una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza diversa da quelle di interesse nazionale di cui al d. lgs. 285/1992. Tale definizione non consente di fondare la competenza regionale a rendere
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.7 limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza di servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite dal d. lgs. 285/1992.
Ulteriori motivi di censura
Contrasto con gli articoli 4, comma 3, 153, 154 e 155 del d. lgs. 163/2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria competenza esclusiva nell'ambito materiale della tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
La materia degli appalti pubblici include diversi ambiti di legislazione che si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono; in essa si profila una interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, nella quale non si realizza un intreccio, ma la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa.
In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi comunitari di trasparenza e parità di trattamento. Tali disposizioni, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato al settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza di esclusiva competenza del legislatore statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 9, comma 2, stabilisce che nel progetto deve essere contenuta una relazione del progettista attestante la rispondenza del progetto alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7, comma 1, o i motivi per i quali ci si sia discostati dalle stesse.
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti, rientranti nella materia dell'ordinamento civile.
Decisione della Corte
Questione fondata
Contrasto con l'art. 4, comma 3, del d. lgs. 163/2006 in quanto, stabilendo il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte di un soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, ne determina il contenuto negoziale. La fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione deve essere ascritta all'ambito materiale del'ordinamento civile, di esclusiva competenza del legislatore statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della l.r. Liguria 30/2009 nella parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite dal d. lgs. 285/1992; dichiara la illegittimità degli articoli 5, commi 2 e 3, 6, 8 e, in via consequenziale, dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3; inammissibili le altre questioni.