Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) promosso dalla Provincia autonoma di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 13-bis istituisce, al comma 1, un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Il comma 8 censurato prevede che le maggiori entrate derivanti dall'articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.
Motivi di censura
L'art. 13-bis non menziona espressamente le province autonome, per cui non è chiaro se esso vada inteso nel senso di riservare al bilancio statale anche la quota delle entrate di competenza della provincia, cioè se intenda sottrarre alla provincia le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'art. 13-bis, relative a soggetti residenti nel territorio provinciale.
Se la norma, nel disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse nell'ambito della provincia autonoma, lederebbe l'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, secondo il quale spettano alle Province autonome i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate.
La riserva a favore del bilancio statale è disposta in assenza delle condizioni indicate dalle norme attuative dello statuto speciale (destinazione del gettito alla copertura di spese specifiche, aventi carattere non continuativo ed estranee alle materie regionali).
Decisione della Corte
Questione non fondata
Il prelievo previsto dalla disposizione statale risponde a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate. Esso costituisce, in particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge, collegata ad una pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Le disposizioni attuative dello statuto richiedono, per la legittimità della riserva statale, che:
a) la riserva sia giustificata da finalità diverse sia dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, sia dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione;
b) il gettito sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, comprese quelle relative a calamità naturali;
c) il gettito sia temporalmente delimitato e contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.
La disposizione impugnata soddisfa tali condizioni, essa infatti:
- nel disporre che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse dal puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica;
- le spese alla cui copertura fa riferimento possiedono il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica; della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF; della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso;
- la norma censurata è inserita nel d.l. 78/2009, che ha anch'esso la finalità di fronteggiare, con un'ampia gamma di misure economiche, l'attuale congiuntura internazionale, recando appunto «provvedimenti anticrisi»;
- il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è «temporalmente delimitato»;
- il gettito stesso è contabilizzato distintamente, perché affluisce ad un'apposita contabilità speciale, comunque imputabile allo Stato.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.