Sentenza n.181 - deposito 20 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma stabilisce che la Regione Lombardia provvede, quanto all'organizzazione dei servizi ferroviari, all'affidamento progressivo degli stessi attraverso la procedura ristretta prevista dall'art. 3, comma 38, del d. lgs. 163/2006, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo.



 



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 81, comma 2, del d. lgs. 163/2006 che, recependo le indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea, attribuisce alla stazione appaltante la scelta dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; violazione anche dell'art. 54, comma 1, del medesimo d. lgs. 163/2006, secondo cui per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione.



 



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Il settore dei trasporti, compresi quelli ferroviari, rientra tra i «settori speciali» dei contratti pubblici (art. 3, comma 5, d.lgs. 163/2006).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 206, comma 2, d. lgs. 196/2003, non si applicano alla fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, né l'art. 54, né l'art. 81, comma 2 del medesimo Codice.



 


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.