Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma stabilisce che
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 81, comma 2, del d. lgs. 163/2006 che, recependo le indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea, attribuisce alla stazione appaltante la scelta dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; violazione anche dell'art. 54, comma 1, del medesimo d. lgs. 163/2006, secondo cui per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, lasciando, quindi, un ampio margine di autonomia alle amministrazioni aggiudicatrici, rispetto, in tal caso, alla scelta della procedura di aggiudicazione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Il settore dei trasporti, compresi quelli ferroviari, rientra tra i «settori speciali» dei contratti pubblici (art. 3, comma 5, d.lgs. 163/2006).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 206, comma 2, d. lgs. 196/2003, non si applicano alla fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, né l'art. 54, né l'art. 81, comma 2 del medesimo Codice.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.