Sentenza n.180 - deposito 20 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione inserisce nella l.r. 9/2002, l'art. 8-bis, comma 2, secondo il quale i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio.



Motivi di censura

Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, per incoerenza con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE) cui detto parametro offre copertura.

L'automatismo previsto determinerebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento. Non sono previste né procedure di gara né forme idonee di pubblicità della procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione regionale viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, prevedendo infatti un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, attraverso il rinnovo automatico. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

La disciplina regionale impedisce l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori.

La norma impugnata determina, dunque, un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto anche “di non discriminazione”), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Emilia-Romagna 8/2009.