Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8]
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37 milioni per interventi di avvio o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione ad una determinata unità previsionale dello stato di previsione del bilancio 2009.
Motivi di censura
Nella indicata unità previsionale di base sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica loro destinata: la norma realizzerebbe un inammissibile storno di tali fondi dalle finalità loro proprie, in contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenuti del d. lgs. 76/2000.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Dopo la proposizione del ricorso, la norma è stata integralmente sostituita con altra disposizione secondo la quale le risorse di cui all'unità previsionale di base in esame sono utilizzate per la copertura finanziaria di “Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali”.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 54, comma 1, dispone che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturi i requisiti di legge dopo tale data sarà progressivamente stabilizzato;
Motivi di censura
La normativa statale, nel dettare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilisce riguardo alla stabilizzazione una disciplina molto rigida e scadenzata.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, ma fa rinvio, in proposito, alla normativa statale di principio. La norma prefigura un'ulteriore stabilizzazione solo a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti dalla legislazione statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 54, comma 2, prevede che, anche ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato,
Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; contrasto con il principio di ragionevolezza e buon andamento in quanto priva del necessario riferimento a specifiche esigenze organizzative e anche della individuazione e programmazione del fabbisogno del personale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato; non richiede la sussistenza di esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né prevede alcuna forma di selezione. Tali indicazioni sarebbero state necessarie in considerazione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Sussistono dubbi circa la corrispondenza dei nuovi rapporti di lavoro ad effettive esigenze dell'amministrazione e questi portano a ritenere violato l'art. 97 Cost..
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 2, della l.r. Calabria 19/2009; la cessazione della materia del contendere e non fondatezza in relazione alle altre questioni.