Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge impugnata è finalizzata a ridurre il contenzioso in materia sanitaria, attraverso la promozione di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 1, comma 1).
Individua le parti necessarie nel procedimento ed i soggetti che possono intervenire e stabilisce i criteri di imputazione delle spese (art. 4); prevede il monitoraggio dell'attività conciliativa (art. 5); dispone l'istituzione di un fondo regionale finalizzato a risarcire i danni da responsabilità civile di un certo ammontare (art. 6) e prevede la copertura finanziaria (art. 7).
Motivi di censura
Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile di giurisdizione e norme processuali: la previsione e la regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti possono incidere sullo svolgimento del processo.
La necessità di una disciplina uniforme degli strumenti di conciliazione su tutto il territorio nazionale è confermata dall'esigenza di regolare, in modo unitario, i rapporti tra lo svolgimento del procedimento di composizione stragiudiziale della controversia e l'esercizio del diritto di azione in sede giurisdizionale, con particolare riguardo alla decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza durante il tempo occorrente per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
L'istituzione di una commissione conciliativa regionale determinerebbe anche la nascita di una nuova figura professionale di conciliatore o mediatore, in violazione della competenza concorrente statale in materia di professioni.
Violazione anche dei vincoli dettati dalla normativa comunitaria in materia.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le norme impugnate ricadono nella materia tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto l'economicità, la completezza e la qualità delle prestazioni sanitarie devono necessariamente caratterizzare tutta l'organizzazione posta a tutela della salute dei cittadini. La prevenzione delle controversie e dei loro costi elevati, rientra tra gli strumenti idonei a raggiungere i predetti obiettivi, che devono essere perseguiti dalle aziende sanitarie, con l'effetto di liberare risorse da impiegare nel miglioramento dei servizi.
Le disposizioni censurate non ledono la competenza legislativa dello Stato in tema di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile», poiché esse non creano un sistema conciliativo imposto ai soggetti che reclamano un risarcimento per pretesi danni derivanti da prestazioni sanitarie, come disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Il procedimento conciliativo previsto dalla disposizione regionale infatti non è obbligatorio ed è subordinato al consenso di tutte le parti; inoltre, la decisione non è vincolante, ma lascia alle parti la facoltà di adire successivamente l'autorità giudiziaria.
La legge non introduce alcuna nuova figura professionale, in quanto i previsti componenti della Commissione sono tutti riconducibili a figure professionali esistenti (magistrati a riposo, avvocati, medico legale), e non ricorre neanche violazione della normativa comunitaria, in quanto la direttiva richiamata si riferisce solo alle controversie transfrontaliere.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.