Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio La Regione Veneto, unica ad avere impugnato il comma 3, ha rinunciato al ricorso.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 23, comma 1, modifica l'articolo 49 del d.lgs. 276/2003, stabilendo che l'apprendistato professionalizzante non può essere superiore a sei anni.
Motivi di censura
La modifica introdotta elimina la previsione, precedentemente contenuta nell'art. 49, secondo cui l'apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni, con pregiudizio alla possibilità di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite. L'eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perché, con contratti di breve durata, la formazione non può essere programmata, né assicurata, con violazione dell'art. 117, quarto comma, della Cost..
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma consente alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro la conclusione di contratti di apprendistato di durata fino a sei anni, mentre la precedente consentiva tali contratti solo se di durata compresa fra i due e i sei anni. La legge non riduce automaticamente i tempi della formazione professionale, ma attribuisce la facoltà, prima non consentita, di concludere contratti di durata inferiore a due anni. Saranno dunque le parti sociali – cui risultava già affidata la determinazione della durata del contratto – a stabilire la durata dell'apprendistato in modo funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Non appare lesa la competenza delle Regioni che, come prima, possono contribuire alla disciplina della formazione professionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 23, comma 2, è censurato nella parte in cui inserisce il comma 5-ter nell'art. 49 del d.lgs. 276/2003, stabilendo che nel caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5[1]. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiché non sono prese in considerazione le interrelazioni che vi sono tra l'aspetto della formazione pubblica e quello della formazione aziendale interna; violazione dell'art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto, quando sussiste un'interferenza di materie riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, è necessario procedere alla loro composizione con gli strumenti della leale collaborazione; violazione dell'art. 118 Cost., in quanto non sussiste alcuna esigenza di carattere unitario che imponga una disciplina statale dell'apprendistato professionalizzante all'interno dell'azienda, che lo sottragga alla potestà regionale per affidarlo alla regolamentazione dei contratti collettivi, e dell'art. 39 Cost. in quanto il contratto collettivo di lavoro ha efficacia generale solo se il sindacato è registrato e, quindi, data la non attuazione dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo non può avere efficacia generale.
Decisione della Corte
Questione parzialmente fondata
La formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale e quindi alle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile; spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la formazione pubblica. Inoltre, nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto, e occorre tener conto di tali interferenze (50/2005).
Queste interferenze sono correlate alla naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione (di competenza concorrente) per l'eventuale conseguimento di titoli di studio.
La disposizione non tiene conto di queste interferenze, e ciò determina l'illegittimità costituzionale della norma – per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. nonché con il principio di leale collaborazione – in particolare con riguardo alle parole «non opera quanto previsto dal comma
L'abolizione delle competenze regionali in materia di controllo circa il quantum minimo della formazione, quanto all'effettiva attuazione dell'obbligo formativo, nonché in materia di certificazione dell'avvenuta formazione, si pone in contrasto con la suddetta scelta di lasciare inalterato il quadro complessivo della disciplina del settore.
Dichiara inoltre la illegittimità costituzionale della norma sia riguardo alla parola "integralmente", che rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, sia riguardo alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi "definiscono la nozione di formazione aziendale e". Queste espressioni, escludendo l'applicazione del comma 5, sono anch'esse lesive dei parametri costituzionali perché si traducono in una totale estromissione delle Regioni.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 4 dell'art.
Motivi di censura
Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e menomazione delle potestà legislative esclusive e concorrenti delle Regioni, come pure della conseguente potestà amministrativa, in violazione degli articoli 120, 117 e 118 Cost.
L'eliminazione dell'obbligo della preventiva intesa determina l'illegittimità costituzionale della norma, in quanto proprio tale obbligo era stato identificato come strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La censura si basa sull'erroneo presupposto interpretativo in base al quale la disposizione censurata imporrebbe, per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione, la messa a punto di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.
Ma lo Stato, indicando uno strumento per ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione nelle Regioni nelle quali ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Università). Nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione.
Lo Stato ha introdotto una norma "cedevole", cioè una disposizione destinata a perdere efficacia nel momento in cui
Dichiarazione:
Dichiara l\'illegittimità costituzionale dell\'articolo 23, comma 2, del d.l. 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l\'articolo 49 del d. lgs. 276/2003, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma