Sentenza n.172 - deposito 13 2010


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 30 e 30 bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei Conti) promosso dalla Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma introduce il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti sui contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali (comma 30) e sui contratti concernenti studi e consulenze, commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione (comma 30-bis).



 



Motivi di censura

- Le disposizioni sarebbero riconducibili alla materia dei “controlli”, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

- riconducendole alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza ripartita, lo Stato sarebbe legittimato solo a porre il principio fondamentale della necessità dei controlli delle spese, lasciando alla legislazione regionale la individuazione degli strumenti e dei procedimenti a ciò finalizzati;

- la introduzione di forme ulteriori di controllo rispetto a quelle previste dall'art. 100 Cost. deve essere caratterizzata da una finalità di tipo collaborativo e deve trovare adeguato fondamento normativo o un ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati;

- violazione del principio di leale collaborazione;

- i controlli inciderebbero sulla politica di bilancio delle Regioni attraverso vincoli specifici e non invece con norme di carattere generale e attribuiscono ad un unico organo centrale (Corte dei Conti) la funzione di controllo su atti espressione delle autonomie locali.



 



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Le disposizioni, esaminate in maniera coordinata e sistematica con le altre previsioni normative preesistenti, risultano inapplicabili agli atti delle Regioni e degli enti locali, applicandosi solo alle amministrazioni statali. Viene quindi meno l'interesse della Regione ricorrente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale.



 


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.