Sentenza n.324 - deposito 29 2003


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 11, comma 3, lett. i), della l.r. Campania n. 9/2002 stabilisce che la Giunta regionale “in mancanza di un atto legislativo del Consiglio” e fino alla approvazione di una legge regionale organica sul sistema integrato della comunicazione, disciplini con regolamento la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari.


Motivi del ricorso


L'ordinamento della comunicazione appartiene alla legislazione concorrente: costituisce principio fondamentale in materia quello sancito dall'art. 2, coma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) secondo il quale spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione dei siti.


Decisione della Corte


La l. 249/1997 prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il ruolo regionale è stato ampliato dalla legge quadro in materia di elettrosmog 22 febbraio 2001, n. 36 e poi ancora dal decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 2001, n. 66, che prevede poteri pianificatori di Regioni e Comuni riguardo alla localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione di quelli di telefonia mobile, in attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Quindi, già prima della modifica del Titolo V, era riconosciuto alle Regioni un ruolo, limitato, in tema di localizzazione degli impianti di comunicazione. Questo ruolo è oggi senz'altro più ampio considerando che rientrano fra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento della comunicazione. Contrasta però con la disciplina statutaria l'attribuzione di questa competenza ad un regolamento di Giunta (v. sentenza n. 313/2003), senza che la legge delimiti o indirizzi in alcun modo il potere regolamentare. Inoltre, l'ambito oggettivo nel quale questo regolamento andrebbe ad incidere è caratterizzato dalle riserve di legge previste dalla Costituzione in materia di allocazione e distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali (art. 118, comma secondo, Costituzione) e per le discipline che incidono su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all'informazione, attività di impresa).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera i), della l.r. Campania 9/2002.