Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, prevede che
Motivi di censura
Violazione dell'art. 6 della Costituzione ("
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 2, lettera g), prevede, tra gli ambiti dell'azione regionale, la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1.
Motivi di censura
L'art. 12 della l. 482/1999 consente alle Regioni interessate di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni o programmi soltanto nelle lingue ammesse a tutela e tra queste non è compreso "il piemontese".
Decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata l'esclusiva potestà del legislatore statale, ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (159/2009).
Questo riconoscimento può consentire un intervento anche del legislatore delle Regioni a statuto ordinario, ma non vale ad attribuire al legislatore regionale il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, può consentirgli di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la propria comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza - come minoranza linguistica, da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost. In linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non può reputarsi automaticamente corrispondente una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni".
Entrambe le disposizioni contrastano con l'art. 2 della l. 482/1999, che non comprende il piemontese nel novero delle lingue minoritarie oggetto di tutela.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 2, lettera c), prevede la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana anche l'uso della lingua piemontese negli uffici degli enti locali e in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio.
Motivi di censura
Contrasto con la l. 482/1999, che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall'art. 2 della legge medesima.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale (art. 9, comma
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 2, prevede la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese (lettera d) e l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese (lettera i).
Decisione della Corte
Questione fondata
La inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale, comporta la illegittimità consequenziale della lettera d) limitatamente alle parole "della lingua piemontese" e della lettera i) limitatamente alle parole "alla lingua piemontese".
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 3, prevede che
Motivi di censura
Rinviando alle procedure previste dalla legge statale con riferimento ad una lingua esclusa da tutela, la disposizione contrasta con l'art. 3 della stessa legge statale, che circoscrive gli ambiti di tutela alle lingue individuate dall'art. 2 della legge stessa.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma costituisce mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela della minoranze linguistiche storiche; non essendo riferibile anche al piemontese, non compreso nel novero di cui all'art. 2 della l. 482/1999, non sussiste lesione della competenza statale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 5, prevede che
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 10 della l. 482/1999, che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati dagli artt. 2 e 3 della l. 482/1999, nei quali si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
La disciplina dell'art. 10 della l. 482/1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli ufficiali è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una lingua minoritaria; le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato "storico" delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano - secondo l'obiettivo enunciato nell'art. 1, comma 1, della legge - nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l.r. Piemonte 11/ 2009: dell'articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell'articolo 2, comma 2, lettera c), nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese"; dell'articolo 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e»; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» e dell'articolo 2, comma 2, lettera i), limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»; non fondate le altre questioni.