Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)”
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/2008, stabilendo che, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso
Motivi di censura
La disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regionale impugnata consente di indire concorsi interamente riservati.
In base alla costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Liguria 3/2009.