Sentenza n.168 - deposito 6 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Regione Valle d'Aosta)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 4 disciplina l'ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali.



Motivi di censura
La disposizione regionale è in contrasto con la normativa statale nella parte in cui:
1. non contempla alcuna clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, qualora le strutture alberghiere superino i trecento posti letto;
2. non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento quando le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione di tali interventi.


Decisione della Corte
Questione non fondata
1. La normativa regionale in materia di VIA è più restrittiva rispetto a quella statale contemplata nel Codice dell'ambiente, in quanto prevede la sottoposizione a VIA dei progetti relativi ad alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità recettiva oltre 50 posti letto (mentre la normativa statale la richiede per gli alberghi e le residenze con capacità recettiva oltre 300 posti letto); inoltre, la disposizione impugnata riguarda solo i profili urbanistici degli interventi di ampliamento, ma non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale, né regionale, sulla VIA.
2. la normativa statale definisce il piano di bacino come «piano territoriale di settore», strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Esso costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque, appartiene pertanto alla materia della tutela dell'ambiente.
L'articolo in esame non prevede che i previsti ampliamenti possano avvenire in deroga o comunque senza tener conto delle previsioni dei piani di bacino. D'altra parte, secondo la normativa statale, tali piani sono immediatamente vincolanti anche per i soggetti privati, ove siano dichiarati tali dal piano di bacino medesimo (art. 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006).
Stante il carattere immediatamente precettivo di tali strumenti di pianificazione, ai fini del loro rispetto - e anche di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2 prevede che i comuni individuano gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.


Motivi di censura
La disposizione non è coerente con l'art. 12, comma 10, del d. lgs. 387/2003, secondo il quale le linee guida sono approvate in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive. Le Regioni possono procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali, il cui procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria.


Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, pur non trascurando la rilevanza che in relazione a questi impianti riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Poiché lo statuto speciale non contempla l'ambito in oggetto, occorre applicare l'art. 10 della l. cost. 3/2001, in forza del quale anche la Regione Valle d'Aosta è titolare in materia di potestà legislativa concorrente.
L'art. 12, comma 10, del d. lgs. 387/2003 non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. La mancanza di linee guida nazionali preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti.



Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 3, prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sino all'individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali.



Motivi di censura
La Regione Valle d'Aosta dispone in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia di competenza legislativa di tipo concorrente.
La disposizione in esame viola l'art. 117, terzo comma, Cost., risultando in contrasto con il principio fondamentale, fissato dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale stabilisce in centottanta giorni il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.



Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 12, comma 4, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volto a garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzatorio.
La disposizione in esame rinvia invece ad un momento non definito (l'individuazione da parte dei comuni, degli ambiti territoriali di insediamento degli impianti), e non fissa alcun termine massimo di sospensione, ponendosi quindi in contrasto con il principio fondamentale sancito dalla normativa nazionale.


Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 6, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta 18/2009; non fondate le altre questioni.