Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)
Premessa
Lo statuto speciale attribuisce alla Regione la potestà legislativa concorrente in materia di polizia locale; in seguito alla riforma del Titolo V, alle Regioni a statuto ordinario è stata riconosciuta potestà legislativa residuale in materia. Quindi, in base all'art. 10 della l. cost. 3/2001[1], la competenza legislativa residuale in tale materia deve ritenersi estesa anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lett. h), stabilisce che
Motivi di censura
Lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza: le Regioni non possono concludere accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati in una materia, quella delle politiche di sicurezza, che non rientra nella loro competenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Regioni e province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico.
Rientrano invece fra i compiti di polizia amministrativa di competenza regionale le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Nell'esercizio delle proprie competenze,
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5, comma 1, stabilisce che
Motivi di censura
Lesione della competenza esclusiva statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica: nessuna disposizione statutaria giustifica la competenza regionale in tema di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si limita a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione delle convenzioni che le associazioni di volontariato stipulano con i comuni e le province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, precisando che ciò deve avvenire nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali, senza disporre alcunché quanto ai casi e modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, comma 6, dispone che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale: la l. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) definisce ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale e prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborino, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta specifica richiesta dalle competenti autorità.
Decisione della Corte
Questione fondata
La l. 65/1986 stabilisce che gli addetti di polizia municipale collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato, precisando che ciò può avvenire solo previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta specifica richiesta dalle competenti autorità, e che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Con la modifica del Titolo V, l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. ha riservato allo Stato la competenza esclusiva in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza, e ha attribuito alla competenza regionale residuale, non più concorrente, la materia della polizia amministrativa locale. Quanto alla necessità di forme di collaborazione tra forze di polizia municipale e forze di polizia dello Stato, l'art. 118, terzo comma, Cost. ha provveduto a demandare espressamente alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.
La disposizione regionale disciplina unilateralmente le modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, e anche le forme della collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, in violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 10 fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, prevedendo che comuni e province istituiscono i corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento.
Motivi di censura
Non compete alla Regione disciplinare minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale né lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico: tali compiti spetterebbero ai comuni, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni equiordinati alle Regioni.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 114 Cost. stabilisce che comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce ad essi alcuna competenza statutaria o regolamentare.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, comma 1, prevede che gli agenti di polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria; gli ispettori e i commissari di polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria; il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Motivi di censura
Lesione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale: la polizia giudiziaria opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione delle legge penale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Attribuendo agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, la disposizione invade la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale; la competenza ad operare il riconoscimento di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è riservata a leggi e regolamenti statali, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 1, prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto stabilito dalla norma statale.
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione non contiene una disciplina dell'uso delle armi, ma si limita a rinviare a quanto disposto dal legislatore statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18 comma 4, stabilisce che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, gli addetti di polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di: vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento.
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono essere muniti di armi.
La normativa statale stabilisce i presupposti e le modalità secondo i quali gli addetti al servizio di polizia municipale possono portare le armi, e attribuisce al Prefetto il conferimento a tale personale della qualità di agente di pubblica sicurezza.
La normativa regionale, enumerando esplicitamente e autonomamente i servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, interviene nella materia di uso delle armi, invadendo la competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.).
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[1] Secondo il quale: "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite."
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1, e 18, comma 4, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 9/2009; non fondate le altre questioni.