Sentenza n.156 - deposito 6 2010

Armonizzazione dei bilanci pubblici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini) promosso dalla Regione Campania


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005) nei confronti di un'amministrazione pubblica sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 c.c., che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.



Motivi di censura

Lesione della potestà legislativa regionale di organizzare i propri procedimenti, lesione anche dell'autonomia regionale in materia di entrate e di spesa, garantita dall'art. 119 Cost e dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, per l'assenza di ragioni giustificatrici, e sotto il profilo dell'eguaglianza, in quanto discriminerebbe le Regioni commissariate rispetto alle altre. Lesione anche dell'art. 24 Cost., con riferimento al diritto delle Regioni commissariate di far valere l'infondatezza delle pretesa creditoria.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione incide sull'ultima delle quattro fasi previste per la procedura di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento), deve essere quindi inquadrata nell'ambito del bilancio e della contabilità delle Regioni; è riconducibile alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", di competenza concorrente.

Le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono porre obiettivi di riequilibrio della medesima, ma non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento di detti obiettivi e devono lasciare alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

La disposizione in esame invece prevede modalità dettagliate di pagamento delle spese, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto l'aspetto procedurale.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1-bis, del d.l. 78/2009.