Sentenza n.151 - deposito 29 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 prevede che i controlli sulla sussistenza della malattia possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno e che devono essere sempre disposti in ipotesi di assenza continuativa per almeno dieci giorni (comma 1); le fasce orarie di reperibilità per l'esecuzione dei controlli vanno dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 di tutti i giorni (comma 2).



Motivi di censura

La normativa statale disciplina l'obbligo del controllo anche per le assenze più brevi e prevede fasce orarie differenti per le visite di controllo (8-13; 14-20). Lesione della competenza esclusiva statale in materia di disciplina del rapporto di lavoro, rientrante nella materia dell'ordinamento civile; contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

Le disposizioni regolano un'espressione del più generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in capo al datore di lavoro; fonte di tale potere è il contratto di lavoro, dove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. Trattandosi di uno dei poteri principali che l'ordinamento attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale, la relativa disciplina deve essere uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale.



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 2, comma 3, demanda al contratto collettivo regionale di lavoro la definizione dell'ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuare nei primi cinque giorni di assenza per malattia.



 



Motivi di censura

La normativa statale stabilisce direttamente l'entità della decurtazione dello stipendio e il periodo cui essa si applica, disponendo che nei primi dieci giorni di assenza venga corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni altra indennità e che la trattenuta operi anche nel caso di assenza per un solo giorno. Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione regola la previsione degli emolumenti che il lavoratore ha diritto di percepire durante il periodo in cui non può eseguire la propria prestazione perchè affetto da malattia; si tratta di un diritto patrimoniale del dipendente, che trova la sua unica causa nel rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro ed è disciplinato dal codice civile.



 



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 3 stabilisce che il personale in servizio presso la Regione può chiedere di essere esonerato dal servizio, con diritto a percepire un trattamento economico temporaneo pari al cinquanta per cento di quello in godimento, nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.



 



Motivi di censura

Secondo la normativa statale, tale facoltà può essere esercitata nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima; invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale prevede che il dipendente può chiedere l'esonero dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e che la pubblica amministrazione può, in ragione delle proprie esigenze funzionali, accogliere la richiesta; durante il periodo di esonero, il dipendente non lavora per la propria amministrazione, riceve da essa il cinquanta per cento del trattamento economico e può contemporaneamente svolgere attività di lavoro autonomo.

Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile con riferimento all'intera disciplina dell'esonero.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della l.r. Valle d'Aosta 5/2009.