Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, prevede che il personale medico in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal dpr 483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale) accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di determinati requisiti.
Motivi di censura
La normativa statale esclude, con norma di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione a favore del personale dirigente; costituisce norma di principio in materia di tutela della salute l'imposizione del pubblico concorso per titoli ed esami per l'accesso alla dirigenza sanitaria.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4 stabilisce che i dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato che svolgono attività di staff presso la direzione generale sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie.
Motivi di censura
Violazione della normativa nazionale che richiede, ai fini dell'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, anche la specializzazione nella disciplina di riferimento. Violazione anche dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento, sia riguardo ai medici, sia riguardo ai cittadini pugliesi che, a differenza degli altri cittadini italiani, non hanno la sicurezza di essere curati da medici specializzati nella medicina richiesta.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18 prevede che il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della Regione con la qualifica di educatore professionale e in possesso di determinati requisiti (riconoscimento del possesso della laurea magistrale, determinati e specifici benefici, inquadramento in una determinata categoria del CCNL Comparto sanità alla data di entrata in vigore della legge) è equiparato alle figure similari laureate secondo il parere del Consiglio superiore di sanità e inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica.
Motivi di censura
Violazione del principio fondamentale in materia di tutela della salute che, stabilendo la procedura per l'accesso alla dirigenza per i profili professionali del comparto, prevede la procedura concorsuale alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Le tre disposizioni censurate prevedono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria che derogano significativamente al criterio del concorso pubblico richiesto in linea generale dall'art. 97 Cost. e anche da specifiche disposizioni legislative statali che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost..
Secondo la giurisprudenza costituzionale, al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, che non include soltanto le ipotesi di assunzione dei soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, e anche nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di pubblico interesse.
Violazione anche del principio fondamentale sancito dalla normativa statale in materia di tutela della salute.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3 esclude dal regime dell'autorizzazione lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico.
Motivi di censura
Contrasto con il principio fondamentale secondo cui tutti gli studi medici e odontoiatrici attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente devono essere autorizzati previa verifica del possesso di determinati requisiti.
Il rispetto di tali prescrizioni è essenziale per assicurare i livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.
Decisione della Corte
Questione fondata
Violazione del principio fondamentale sancito dall'art. 8, comma 4, del d. lgs. 502/1992, che prevede la necessità dell'autorizzazione per assicurare livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure (245/2010).
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13 prevede che i componenti, a qualsiasi titolo, compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della l. 104/1992 (Legge quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle.
Motivi di censura
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari nazionali di cui all'art. 65 Cost. e invasione della competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
La disposizione è stata integralmente modificata dalla normativa successiva.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 3, 4 e 18 della l.r. Puglia 45/2008; la cessazione della materia del contendere in relazione all'articolo 13.