Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) e degli articoli 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/2008 dispone che il personale incaricato ai sensi della l. 740/1970 (cioè del personale che, pur non essendo in carico all'amministrazione penitenziaria, presta la propria opera all'interno dell'amministrazione stessa con un rapporto di lavoro non subordinato) è inquadrato, con uguale numero di ore contrattualizzate, nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende sanitarie provinciali.
Motivi di censura
Lesione della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. Contrasto con la normativa statale secondo la quale, nell'ambito del trasferimento del personale penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro del personale incaricato continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge statale sino alla relativa scadenza. Secondo la legge statale, il personale sanitario incaricato non è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, ma semplicemente trasferito alle Asl. Comportando oneri finanziari aggiuntivi, la norma eccede la competenza regionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, la disposizione ha trasformato, all'interno della Regione, rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.
Tale disciplina è lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Spetta infatti al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare.
La norma censurata contrasta con l'art. 2, comma 283, della l. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), che si limita a trasferire la titolarità del rapporto di lavoro dal Servizio sanitario nazionale a quello regionale e che costituisce principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 1/2009 dispongono l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato: medici incaricati dell'emergenza sanitaria (art. 7), medici titolari di continuità assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della legge (art. 8) e medici della Medicina dei servizi (art. 9).
Motivi di censura
Violazione:
- del principio fondamentale in materia di tutela della salute secondo il quale l'inquadramento dei medici è consentito in deroga al principio del pubblico concorso solo qualora ricorrano le condizioni indicate dalla normativa statale;
- del principio fondamentale in materia di contenimento della spesa del personale in quanto, prevedendo un inquadramento nei ruoli dei dirigenti medici, non consentito dalla normativa statale, determinerebbe oneri aggiuntivi non quantificati, eccedendo la competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica;
- dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto elude il principio di eguaglianza dei cittadini e il principio del concorso pubblico.
Decisione della Corte
Questioni fondate
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse dal concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti
In nessuno dei casi contemplati dalle disposizioni censurate (medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, medici titolari di “continuità assistenziale” e medici della medicina dei servizi), la legge regionale prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della l.r. Calabria 46/2008 e degli articoli 7, 8 e 9 della l.r. Calabria 1/2009.