Giudizio incidentale di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 23 gennaio 2009
Contenuto delle disposizioni impugnate
Prima delle modifiche introdotte dalla l.r. 22/2007, la l.r. 29/1951 prevedeva, all'art. 8, comma 1, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, o dei comuni capoluogo di provincia regionale, o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni. L'art. 62, comma 3, della stessa l.r. 22 prevedeva che l'ufficio di deputato fosse incompatibile con gli uffici e con gli impieghi indicati, tra l'altro, dall'art. 8, comma 1.
La l.r. 22/2007 ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della l.r. 29/1951, ha introdotto un capo III recante la disciplina delle incompatibilità e ha abrogato l'art. 62 della l.r. 29/1951, facendo venir meno il parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e ipotesi di incompatibilità.
A seguito di tali modifiche, per quanto riguarda gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale i presidenti e gli assessori delle province regionali e i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti. Inoltre, essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di tali incarichi amministrativi locali da parte di deputati regionali non costituisce più cause di incompatibilità
Motivi di censura
Contrasto con gli articoli 3 e 51 Cost. in relazione al principio di uguaglianza in materia di accessibilità alle cariche elettive, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uniformità; contrasto anche con i principi espressi dalla l. 165/2004.
Il contemporaneo svolgimento delle funzioni di consigliere regionale e di amministratore locale contrasterebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; violazione anche dell'art. 5 dello statuto per il verificarsi di conflitto di interessi tra i due impegni.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'esercizio del potere legislativo delle Regioni in ambiti, pure ad esse affidati in via primaria, concernenti la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra il limite del rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 51 Cost. e dei principi della legislazione statale, tra i quali occorre richiamare l'art. 2, comma 1, lettera c), della l. 165/2004, secondo il quale deve applicarsi la disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni. Non si deduce un principio fondamentale, rilevante nelle materie di competenza ripartita, ma si deduce, anche alla luce di quanto stabilito dalla l. 165/2004, una situazione contrastante con gli articoli 3 e 51 Cost., poiché occorre mantenere la previsione del parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità sopravvenute.
Nell'esercizio della competenza legislativa prevista dallo statuto, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità da quelle di incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di condizioni peculiari locali, che devono essere congruamente e ragionevolmente apprezzate dal legislatore siciliano.
La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto contrario all'art. 97 Cost. il cumulo di cariche, in quanto ciò si ripercuote negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni (201/2003).
L'art. 122 Cost. consente alle Regioni di introdurre temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche, purché siano ragionevoli.
Una non irragionevole causa di affievolimento del divieto può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del comune nel quale il consigliere ricopra la carica di sindaco o assessore; questa considerazione è alla base dell'art. 8 della l.r. 29/1951, che limita la ineleggibilità all'ufficio di deputato ai soli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti.
Potrà similmente stimarsi non difforme dall'art. 97 Cost, la corrispondente previsione che si impone, in virtù del principio del parallelismo, con riguardo alla speculare causa di incompatibilità
Il combinato disposto degli articoli 3, 5 e 97 Cost. impone alla Regione di introdurre come causa di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale la sopravvenuta ricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimento ai soli comuni con popolazione superiore alla soglia di 20mila abitanti.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Sicilia 29/1951 come modificata dalla l.r. 22/2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20mila abitanti.