Sentenza n.315 - deposito 28 2003


Giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 27/2002 istituisce il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza; l'art. 2 dispone che per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro ciascun condominio o unico proprietario deve nominare un tecnico – denominato tecnico incaricato, ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile - nel rispetto delle competenze proprie di categoria; l'art. 3 riguarda le modalità di tenuta del registro; l'art. 4 elenca i compiti del tecnico incaricato.


Motivi del ricorso


Le norme impugnate sono lesive della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”; per quanto può essere ricondotto alla competenza concorrente in materia di governo del territorio, osserva che sono state emanate in difetto dei principi generali la cui formulazione compete allo Stato, e inoltre che violano i principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.


Decisione della Corte


L'obbligo di collaborazione senz'altro sussistente a carico dei proprietari degli edifici a tutela della pubblica e privata incolumità, e i relativi oneri economici, devono essere conformi al principio di ragionevolezza e proporzionalità e le modalità di attuazione devono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore. I compiti assegnati al tecnico dall'art. 4 richiedono, per la loro ampiezza ed eterogeneità, una pluralità di professionisti abilitati ad effettuare indagini e a fornire dati. Inoltre quei dati sono chiesti a tutti i proprietari dei fabbricati, anche a quelli di più modeste condizioni economiche, per cui la disciplina finisce per risultare irragionevole. Molte delle informazioni chieste al tecnico sono già in possesso delle amministrazioni comunali, mentre altre risultano di difficile acquisizione e non direttamente collegate con lo scopo perseguito dal legislatore. Altri obblighi di controllo e di comunicazione previsti dall'art. 4 risultano generici e indeterminati. Ritiene che l'art. 4 sia lesivo dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del canone della ragionevolezza, e dell'art. 97 in relazione ai principi di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa. L'accoglimento della censura relativa all'art. 4 si riflette anche sulle altre disposizioni indicate.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della l.r. Campania 27/2002.