Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), e degli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegamento ordinamentale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r.1/2009 aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 26/2003 attribuendo alla Regione la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b).
L'art. 5 della stessa l.r.1/2009 sostituisce l'art. 48 della l.r. 26/2003, prevedendo che l'Autorità determini il sistema tariffario del sistema idrico integrato in conformità alle indicazioni regionali, definisca le modalità di riparto tra i soggetti interessati (comma 1, lett. e)), e trasmetta alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti, e che
Motivi di censura
Spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le competenze amministrative di controllo della pianificazione d'ambito devono essere ricondotte alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto strettamente funzionali alla gestione unitaria del servizio, per inserire tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore.
Le disposizioni regionali recano una disciplina difforme da quella statale nel settore della pianificazione d'ambito, precluso alla Regione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8 sostituisce l'art. 51 della l.r. 26/2003 e prevede che l'Autorità determini il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali, tenendo anche conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa nazionale che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base.
Decisione della Corte
Questioni fondate
La tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche. Dichiara la illegittimità di entrambe le disposizioni nella parte in cui intervengono, con una disciplina difforme da quella statale, nel settore del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 1, lett. p), della l.r.10/2009, modificando l'art. 48, comma 2, lettera e), della l.r. 26/2003, come sostituito dall'art. 5 della l.r.1/ 2009, attribuisce alla Regione la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'ambito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio.
La successiva lettera r) sostituisce l'art. 51, comma 1, della l.r. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della l.r. 1/2009, e prevede che l'Autorità d'ambito determini il sistema tariffario nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.
Motivi di censura
Le disposizioni violano i commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. 152/ 2006 e l'art. 161, comma 4, dello stesso decreto legislativo e, di conseguenza, violano l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, per motivi analoghi a quelli sopra prospettati. L'ipotesi della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio contemplata dalle norme censurate non giustifica un diverso regime tariffario.
Decisione della Corte
Questioni fondate
I parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'àmbito la determinazione della tariffa di base.
La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza; è pertanto precluso al legislatore regionale intervenire nel settore con una disciplina difforme da quella statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 1, lett. q), della l.r.10/2009 (sostituendo l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della l.r. 26/2003, già modificato dall'art. 5 della l.r.1/2009) prevede che
Motivi di censura
Attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, la disposizione si pone in contrasto con la normativa nazionale e invade le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.
Decisione della Corte
Questioni fondate
Le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'ambito sono attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
Poiché la disciplina della pianificazione d'ambito rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le disposizioni regionali denunciate sono illegittime, perché intervengono in un settore, quello della pianificazione d'ambito, precluso alla Regione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, comma 9, della l.r. 10/2009 è norma transitoria per la regolamentazione dei piani d'ambito e dispone che sono fatti salvi (e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della l.r.1/2009) gli atti emanati in attuazione DGR 8/5448 del 2007 approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale.
Motivi di censura
Lesione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., per contrasto con la normativa nazionale, in quanto viene operata una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale, che risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisca alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario; contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, perché la disposizione ha effetti sananti in relazione a una situazione, per la quale
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa nazionale attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base. La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 1/2009 nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 26/2003; dell'articolo 5 della l.r. 1/2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della l.r. 26/2003; dell'articolo 8 della l.r. 1/ 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 26/2003; dell'articolo 3, comma 1, lettere p), q) e r), e dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 10/2009.