Sentenza n.141 - deposito 23 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge impugnata istituisce i distretti socio-sanitari montani per garantire i livelli essenziali e uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini che risiedono nelle zone montane (art. 1); definisce le prestazioni socio-sanitarie (art. 2); specifica nozione e modalità istitutive del distretto socio-sanitario montano (art. 3); individua gli ospedali di montagna (art. 4) e detta disposizioni transitorie (art. 5).



Motivi di censura

1. Violazione dei principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006 [1], per contrasto delle disposizioni regionali con gli impegni assunti dalla Regione per il rientro del disavanzo nel settore sanitario (con accordo adottato il 28 febbraio 2007, del quale la Giunta ha preso atto l'11 luglio 2007), e con la nomina del commissario ad acta, disposta per realizzare il piano di rientro dei disavanzi nel settore sanitario;



2. la violazione dell'accordo mette a rischio la capacità della Regione di erogare le prestazioni essenziali che possono trovare garanzia solo nel contesto di una gestione equilibrata della spesa;



3. violazione del principio di leale collaborazione in quanto gli impegni di spesa implicati dalla legge regionale contrastano con il contenuto dell'accordo e con il compito affidato al commissario;



4. lesione dell'art. 81 Cost. in quanto le disposizioni prevedono maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

Con riferimento all'art. 81 Cost., il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio: la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.

La legge regionale non dispone nulla quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

Riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006 costituisce espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria, e quindi espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.  





[1] Tale disposizione qualifica come vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico.


 


 

Dichiarazione:


 



 



Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 9/2009.