Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati )”
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 afferma la indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa nazionale sull'immigrazione (d. lgs. 286/1998), che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione e la costituzione sul territorio nazionale dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.
Decisione della Corte
Questione fondata
La costituzione e l'individuazione dei centri di identificazione ed espulsione attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione (immigrazione), in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.
La norma impugnata, nel negare la possibilità di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha, dunque, travalicato le competenze legislative regionali.
La normativa statale ammette interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione; la potestà legislativa regionale non può però riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, come il diritto allo studio, l'assistenza sociale o l'assistenza sanitaria, ovvero compiti di osservazione e monitoraggio del funzionamento di tali centri, e comunque secondo modalità (accordo con le prefetture) tali da impedire intrusioni (50/2008).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Liguria 4/2009 nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».