Sentenza n.133 - deposito 15 2010


Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promossi dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 9-bis, comma 5, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, acquisito il parere in sede di tavolo di confronto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a partire dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali; tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale; in sede di conferenza permanente sono stabiliti criteri e modalità per la distribuzione delle risorse.



Motivi del ricorso

Lo Statuto della Regione Valle d'Aosta prevede che le modifiche dell'ordinamento finanziario devono avvenire con un procedimento che prevede una commissione paritetica composta da rappresentanti del Governo e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, e che sono sottoposte al parere del Consiglio medesimo; lo statuto della Provincia autonoma di Trento consente alla legge ordinaria di modificare le norme relative all'autonomia finanziaria, purché sia rispettato il principio consensuale.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione è illegittima in quanto modifica gli ordinamenti finanziari della Regione e della Provincia autonoma senza osservare gli speciali procedimenti previsti dalle rispettive disposizioni statutarie.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 22, commi 2 e 3, prevede l'istituzione di un Fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario e dispone che, in sede di stipula del Patto per la salute, è determinata la quota che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale. L'ultimo periodo del comma 3 prevede che le economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.



Motivi del ricorso

La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal d. lgs. 502/1992. In base agli statuti speciali, la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione e della Provincia autonoma può essere modificata solo con l'accordo dell'una e dell'altra parte.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti; la specialità dell'autonomia finanziaria sarebbe vanificata se fosse possibile modificare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un precedente accordo bilaterale.

Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. 78/2009, e dell'articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 78/2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 102/2009, nella parte in cui si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.