Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, e degli articoli 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, commi 1 e 2, prevede la istituzione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva); l'art. 4 individua i requisiti minimi per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche; gli artt. 7 e 8 prevedono l'istituzione e la tenuta di albi e di elenchi professionali e individuano le condizioni necessarie per iscriversi ad essi.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117, comma terzo, Cost., poiché rientra nella competenza dello Stato l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni e il conseguente rilascio delle relative autorizzazioni che devono valere su tutto il territorio nazionale; violazione anche dei principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, entrambi rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo il principio fondamentale in materia di professioni, è riservata allo Stato la individuazione delle nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitativi; in base alla costante giurisprudenza costituzionale, la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendo dalla circostanza che tale iscrizione sia o no necessaria ai fini dello svolgimento delle attività cui l'elenco fa riferimento, hanno già di per sé una funzione individuatrice della professione, come tale preclusa alla competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, 4, 7 e 8 e, per conseguenza, della restante parte della l.r. Puglia 37/2008.