Sentenza n.131 - deposito 15 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, 4, e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare) e dell'articolo 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 2, della l.r. 26/2008 reca la definizione del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare; gli artt. 3 e 4 disciplinano la figura di mediatore familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni ASL), ne stabiliscono i compiti e le finalità; l'art. 6 istituisce, presso l'assessorato regionale per le politiche sociali, l'elenco regionale dei mediatori familiari e disciplina i requisiti per l'accesso all'elenco.

L'art. 1 della l.r. 27/2008, nel modificare l'art. 6 della l.r. 26/2008, estende ai laureati in pedagogia la possibilità di iscriversi al suddetto elenco e abroga l'incompatibilità tra mediazione familiare ed esercizio di altre professioni o attività di impresa.



 



Motivi di censura

Le disposizioni individuano la funzione e i compiti, anche di supporto ai tribunali, del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, nonché, previa istituzione di un apposito elenco regionale, i titoli che il mediatore familiare deve possedere per l'iscrizione all'elenco e poi per l'esercizio della professione; la materia delle professioni rientra nella competenza legislativa concorrente, in relazione ad essa le Regioni possono esercitare la potestà legislativa concorrente relativamente alle professioni individuate e definite dalla normativa statale.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

Nella materia concorrente della professioni, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. La istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (328/2009).

La normativa statale (art. 115 sexies c.c.) ha solo accennato alla attività di mediazione familiare, senza però prevedere alcuna specifica professione. Le disposizioni censurate danno invece una definizione della mediazione familiare, disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività, prevedono un elenco e le condizioni per l'iscrizione, invadendo pertanto una competenza sicuramente statale.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, 4 e 6 della l.r. Lazio 26/2008; dell'articolo 1 della l.r. 27/2008 e, in via consequenziale, degli articoli 1, comma 1, 2, 5, 7 e 8 della l.r. 26/2008.