Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)», come modificato dall'art. 8 della l.r. 40/2008 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal TAR Calabria con ordinanza del 5 maggio 2009
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione detta le modalità di trasferimento alle province di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse conferite (comma 1); specifica la scansione dei trasferimenti (comma 2); prevede l'obbligo per le province di presentare al competente Dipartimento regionale il rendiconto delle spese relative alle funzioni, con la possibilità da parte della Ragioneria generale di provvedere, su richiesta dei Dipartimenti, al recupero delle somme non correttamente rendicontate. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo.
Motivi di censura
Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province sono lesive della loro autonomia, in quanto le province vengono sottoposte ad una forma di controllo finanziario molto penetrante, non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla Costituzione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le funzioni amministrative cui si riferisce la disposizione riguardano funzioni conferite agli enti locali in relazione alle quali
L'intervento regionale nei confronti degli enti locali deve essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica – di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., poiché il contenimento della spesa pubblica risponde ad esigenze di coordinamento finanziario – e deve essere considerato strumentale al rispetto del patto di stabilità interna, in forza dei vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea.
Il principio del rendiconto degli enti locali alle Regioni, richiamato dal d.lgs. 267/2000, viene in rilievo come un tipo di controllo non gestionale, da parte della Regione, ma informativo sulle risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni conferite. Non sussiste quindi alcuna interferenza con le scelte di merito delle province.
Dichiarazione:
Dichiara la censura non fondata.