Sentenza n.127 - deposito 8 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 7 della l.r. 11/2009 enumera le funzioni amministrative dei comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani e prevede che il comune ha il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta.



Motivi di censura

La disciplina nazionale di settore prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba essere solo iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e che la sola realizzazione dei citati centri, e non anche la loro gestione, sia approvata dal comune territorialmente competente.



Decisione della Corte

Questione fondata

La materia dei rifiuti attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e lo Stato può emanare regolamenti per esigenze di uniformità. La disciplina specifica è stata adottata con il d.m. 8 aprile 2008, che non prevede alcuna autorizzazione per la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.

La prevista approvazione comunale riguarda un controllo di tipo urbanistico, sulla realizzazione del centro di raccolta; l'attribuzione al comune dell'ulteriore competenza al rilascio dell'autorizzazione alla gestione incide sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede. La disposizione è illegittima nella parte in cui attribuisce ai comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 44 esclude dal proprio campo di applicazione, tra l'altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.



 



Motivi di censura

La disposizione esclude dalla nozione di rifiuto materiali che secondo la normativa comunitaria e nazionale vi rientrano.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dalla direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 46 esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 20 del d. lgs. 152/2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del d. lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.



Motivi di censura

Contrasto con la normativa statale che prevede la verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a dieci tonnellate al giorno, mediante le operazioni specificate nella normativa, senza precisare se si tratta di impianti mobili o meno.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La necessità di esperire la procedura di VIA è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell'ambito del principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale.

Il d. lgs. 152/2006 subordina l'effettuazione della VIA, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera alla VIA stessa.

L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale.

La disposizione è illegittima nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 20 d. lgs. 152/2006 determinati progetti.



 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti parti della l.r. Umbria 11/2009:

- dell'art. 7, comma 1, lettera c), nella parte in cui attribuisce ai comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;

- dell'art. 44 nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti;

- dell'art. 46 nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. 152/2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni".