Sentenza n.124 - deposito 1 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) e degli articoli 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 38/2008 proroga di sessanta giorni la sospensione prevista dall'art. 53, comma 3, della l.r. 15/2008, che disciplina il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e prevede la sospensione, per non oltre 120 giorni, delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione degli impianti assentiti i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008.



Motivi di censura

Violazione di un principio fondamentale della normativa statale, che fissa in centottanta giorni il termine di conclusione dei procedimenti di autorizzazione. 



Decisione della Corte

Questione fondata

Contrasto con il principio fondamentale sancito dall'art. 12, comma 3, del d. lgs. 387/2003 che, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa in centottanta giorni il termine massimo per la sua conclusione. La proroga prevista dalla norma censurata si aggiunge alla sospensione prevista dalla disposizione previgente, comportando il superamento del termine indicato dalla normativa nazionale.



Contenuto della disposizione censurata

L'art. 2 della l.r. 42/2008 stabilisce i limiti massimi autorizzabili di potenza di energia per ciascuna fonte rinnovabile.



Motivi di censura

Il legislatore regionale fissa, senza alcun criterio, determinati limiti pregiudicando l'iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia, perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari.



Decisione della Corte

Questione fondata

Violazione degli articoli 41 e 117 Cost.: la disciplina regionale opera in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali e comunitarie le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle fonti di energia in esame, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.



Contenuto della disposizione censurata

L'art. 3, comma 1, della l.r. 42/2008 prevede la costituzione, per ciascuna fonte, di una riserva strategica sino al 20% a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, e specifica i possibili utilizzi di tale riserva.



Motivi di censura

La disposizione determina un accesso privilegiato al settore dell'energia per determinati operatori, in violazione degli articoli 41 e 117 Cost., con riferimento al principio di libertà della produzione di energia elettrica e di divieto di subordinare l'autorizzazione a misure di compensazione a favore della Regione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici. Discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo il quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, derivandone il divieto per il legislatore di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (207/2001).



Contenuto della disposizione censurata

L'art. 5, commi 2 e 3, della l.r. 42/2008, prevede la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, che devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale.



Motivi di censura

La disposizione attribuisce alle norme sopravvenute efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buona fede, affidamento e certezza del diritto, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.



Decisione della Corte

Questione non fondata

In applicazione del principio tempus regit actum, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere; d'altro canto, la persona che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una mera aspettativa.

In assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al soggetto richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento. Il legislatore regionale si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della l. 241/1990.



Contenuto della disposizione censurata

Il punto 2.3 dell'Allegato sub 1 della l.r. 42/2008 individua un elenco di impianti (con potenza nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) assoggettabili alla disciplina della denunzia di inizio attività.



Motivi di censura

La normativa statale assoggetta a DIA impianti che producono una quantità di energia diversa dalla previsione regionale e che può essere modificata solo con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Violazione anche dell'art. 41 Cost., in quanto è contrario al principio di libera concorrenza del mercato introdurre il regime semplificato della DIA per gli impianti finalizzati all'autoconsumo e negarlo per quelli che hanno lo stesso impatto sul territorio, ma una diversa finalità.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale prevede una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica; a tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla normativa statale, sono sottoposti non al rilascio di un'autorizzazione, ma a semplice DIA.

La disposizione regionale contrasta con l'art. 12 del d. lgs. 387/2003, che fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e stabilisce in un'unica soglia di produzione il limite che consente l'accesso al procedimento di DIA.



Contenuto della disposizione censurata

Il punto 4.2 lettera f) dell'Allegato sub 1 prevede che alla domanda di autorizzazione all'installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento.



Motivi di censura

Sono ben pochi gli impianti in grado di garantire tali standard; la condizione introdotta non è prevista dalla normativa statale.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica; l'art. 12 del d. lgs. 387/2003 rinvia ad apposite linee guida, da adottare in sede di Conferenza unificata, il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In assenza di tali linee guida, non è consentito alle Regioni provvedere autonomamente alla individuazione di tali criteri.



Contenuto della disposizione censurata

Il punto 4.2, lettera i), dell'Allegato sub 1, prevede che la domanda di autorizzazione per gli impianti di potenza superiore a 500 Kwe sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto.



Motivi di censura

Violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 12 del d. lgs. 387/2003, che qualifica come indifferibili e urgenti e di pubblica utilità le opere tese a realizzare i suddetti impianti, sottoponendo le stesse ad una autorizzazione unica.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 12 del d. lgs. 387/2003, costituente principio fondamentale in materia, prevede come atto conclusivo del procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative il rilascio di una autorizzazione unica; la disposizione regionale prescrive un adempimento ulteriore, in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.



Contenuto della disposizione censurata

Il punto 4.2, lettere l) e o), dell'Allegato sub 1, stabilisce una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



Motivi di censura

Sono previste condizioni e oneri estranei all'oggetto del provvedimento richiesto, in violazione degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'imposizione di misure di compensazione al rilascio dell'autorizzazione viola il canone di ragionevolezza, discriminando gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari.



Decisione della Corte

Questione fondata

Per misure di compensazione s'intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'istallazione di un determinato impianto s'impegna a devolvere all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003). Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Le disposizioni regionali contrastano con tali principi in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali, e quindi si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Calabria 38/2008 e degli articoli 2, 3, comma 1, dell'Allegato sub 1, punti 2.3  e 4.2, lettere f), i), l) e o) della l.r. Calabria 42/2008; non fondate le altre questioni.