Sentenza n.314 - deposito 21 2003

Pubblico impiego

Giudizio di legittimità costituzionale dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale siciliana 20 aprile 2001, n. 1147 (Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norme della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39) e 2 maggio 2001, n. 1176 (Estensione dell'applicazione dell'articoli 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n 10) promossi dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La delibera legislativa 1147/2001 estende al personale sanitario degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti dei soppressi patronati scolastici la disciplina sul riequilibrio dell'anzianità e il salario individuale di anzianità previsto dall'art. 41 del dpr 25 giugno 1983, n. 347 per il personale dipendente dagli enti locali.
La delibera legislativa 1176/2001 estende al personale sanitario e al personale dei soppressi patronati scolastici il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

Motivi del ricorso

La delibera legislativa 1147/2001 è in contrasto con lo stesso Statuto speciale, che attribuisce alla Regione competenza meramente integrativa in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale; introduce disparità di trattamento tra il personale individuato dalla legge regionale e la generalità dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario; viola l'art. 81 della Costituzione in quanto non c'è nessun riferimento né alla quantificazione della spesa né alle risorse con le quali farvi fronte.
Quanto alla delibera 1176/2001, il legislatore siciliano non può modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale è amministrato da istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale; è violato l'art. 97 della Costituzione in quanto le amministrazioni coinvolte verrebbero private di parte dei propri dipendenti; è compromessa l'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente.
Quanto alla prima delibera, la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è attualmente oggetto di contrattazione collettiva e costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica. Il principio della regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421, si impone a qualunque tipo di potestà legislativa, esclusiva o concorrente, regionale ed è violato dalla delibera legislativa dell'assemblea regionale siciliana.
Quanto alla seconda delibera, le condizioni soggettive per il collocamento a riposo e per il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, l. 8 agosto 1995, n. 335) ed è quindi idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale sia del disegno di legge n. 1147 sia del disegno di legge n. 1176 del 2001.