Giudizio di legittimità costituzionale dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale siciliana 20 aprile 2001, n. 1147 (Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norme della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39) e 2 maggio 2001, n. 1176 (Estensione dell'applicazione dell'articoli 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n 10) promossi dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La delibera legislativa 1147/2001 estende al personale sanitario degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti dei soppressi patronati scolastici la disciplina sul riequilibrio dell'anzianità e il salario individuale di anzianità previsto dall'art. 41 del dpr 25 giugno 1983, n. 347 per il personale dipendente dagli enti locali.
La delibera legislativa 1176/2001 estende al personale sanitario e al personale dei soppressi patronati scolastici il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.
Motivi del ricorso
La delibera legislativa 1147/2001 è in contrasto con lo stesso Statuto speciale, che attribuisce alla Regione competenza meramente integrativa in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale; introduce disparità di trattamento tra il personale individuato dalla legge regionale e la generalità dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario; viola l'art. 81 della Costituzione in quanto non c'è nessun riferimento né alla quantificazione della spesa né alle risorse con le quali farvi fronte.
Quanto alla delibera 1176/2001, il legislatore siciliano non può modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale è amministrato da istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale; è violato l'art. 97 della Costituzione in quanto le amministrazioni coinvolte verrebbero private di parte dei propri dipendenti; è compromessa l'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente.
Quanto alla prima delibera, la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è attualmente oggetto di contrattazione collettiva e costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica. Il principio della regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421, si impone a qualunque tipo di potestà legislativa, esclusiva o concorrente, regionale ed è violato dalla delibera legislativa dell'assemblea regionale siciliana.
Quanto alla seconda delibera, le condizioni soggettive per il collocamento a riposo e per il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, l. 8 agosto 1995, n. 335) ed è quindi idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale sia del disegno di legge n. 1147 sia del disegno di legge n. 1176 del 2001.