Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12, comma 1, prevede che, al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono agevolabili, con lo strumento del credito d'imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica nella Regione per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di altri specifici requisiti.
Motivi del ricorso
Violazione degli artt. 3, sul principio di uguaglianza, e 120 Cost., che vieta al legislatore regionale l'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione di persone e cose tra Regioni; violazione anche della normativa comunitaria, in base alla quale un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere nel territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali; inoltre l'efficacia delle agevolazioni potrebbe estendersi anche ai tributi statali.
Decisione della Corte
Questione fondata
La previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito d'imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, in relazione a presupposti che non sono stabiliti dalla legislazione statale, in violazione della competenza legislativa statale in materia di sistema tributario dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 12, comma 2, prevede che annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito d'imposta regionale per gli investimenti è destinata alle imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni nella Regione, titolari del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e in possesso di determinati requisiti di residenza e lavoro.
Motivi del ricorso
Violazione degli artt. 3 e 120 Cost.: il meccanismo di incentivazione fiscale si traduce in una misura protezionistica di tipo territoriale e ostacola la libera circolazione delle persone e delle cose in ambito nazionale; violazione della normativa comunitaria che vieta le misure discriminatorie a danno dei cittadini degli altri Stati membri.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione incide sulla disciplina dei tributi erariali, non risultando tributi propri della Regione ai quali l'agevolazione in esame possa riferirsi.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 25, comma 2, prevede la impignorabilità dei beni di determinati enti sanitari e istituti zooprofilattici che hanno stipulato l'accordo che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico (ex art. 1, comma
Motivi del ricorso
Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale dei creditori non prevista dalla normativa statale in materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con quegli enti un regime sostanziale e processuale peculiare rispetto a quello ordinario previsto dal codice civile e di procedura civile altrimenti applicabile.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 25, comma 2, della l.r. Campania 1/2009.