Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) Premessa I concetti di open source e software libero individuano un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo sfruttamento del diritto d'autore su un programma per elaboratore che si fonda sulla diretta accessibilità al sottostante codice sorgente e sulla libera modificabilità del software concesso in uso. Accanto al modello di licenza tradizionale, che prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della concessione del diritto d'uso, si sono di recente imposti, nel mondo dell'informatica, schemi negoziali alternativi, i quali consentono all'utilizzatore del programma di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e d'impiegare il software anche senza corrispettivo. Si tratta di formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il programma in ogni settore di attività. Un programma open source è un software che il creatore mette a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono pattuire nell'ambito dell'autonomia negoziale. La differenza tra software libero e software proprietario è il differente contenuto dell'accordo negoziale (licenza) posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; la scelta circa l'adozione dell'uno o dell'altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell'utente.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 3, stabilisce che alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'art. 171-bis della l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Motivi di censura
Anche il software libero costituisce un'opera dell'ingegno, oggetto di diritto d'autore come ogni altro programma per elaboratore. La prevista deroga alle ipotesi di reato sancite dalla normativa statale travalica la potestà legislativa regionale, invadendo la sfera di competenza del legislatore nazionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
La disposizione sottrae al precetto penale sancito dall'art. 171-bis della l. 633/1941 la cessione, sotto qualsiasi forma, di software libero, anche se essa può rivelarsi abusiva per invalidità della licenza, o contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla stessa licenza previsti. L'ampia formula adottata dal legislatore regionale esclude dall'ambito applicativo del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, superando il limite inderogabile dell'ordinamento penale e ledendo la competenza esclusiva statale in tale materia.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3 (Diritto allo sviluppo portabile) stabilisce che chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 64-bis della l. 633/1941: dall'ultima parte della disposizione censurata, si desume l'implicito obbligo imposto a tutti gli autori di software, anche proprietari, di mettere a disposizione di tutti le conoscenze tecniche relative ai propri standard e formati, in modo da rendere effettivo lo sviluppo di programmi compatibili.
Decisione della Corte
Questione fondata
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
L'art. 64-quater della l. 633/1941 prevede un'ipotesi in cui non è richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore, ma richiede a tal fine che la riproduzione del programma e la traduzione della sua forma siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi, e richiede la sussistenza di specifiche condizioni.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, prevede che
Motivi di censura
La disposizione consente ad una amministrazione che ha la materiale disponibilità del codice sorgente di intervenire sullo stesso, modificandolo secondo le proprie esigenze, violando la disciplina statale in materia di tutela del diritto d'autore.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma si colloca nell'ambito dell'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, di competenza residuale della Regione. Il richiamo all'acquisizione dei programmi informatici ed alle diverse soluzioni disponibili sul mercato rende palese che la disposizione medesima, riferendosi nel comma 1 all'utilizzazione di programmi per elaboratore elettronico dei quali
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 1, prevede che
L'art. 5, comma 1, prevede che
L'art. 6 prevede l'utilizzo, ad opera della Regione, di programmi per elaboratore a sorgente aperto alla diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità (comma 1) e prevede che
Motivi di censura
Lesione del principio di tutela della concorrenza: non rientra nella competenza residuale regionale il potere di normare in modo autonomo, imponendo alle amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto. Lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Dalle disposizioni censurate non si desume che le imposizioni sono rivolte alle amministrazioni locali, per vincolarle all'acquisto di software a sorgente aperto; anzi da altra disposizione non impugnata (art. 11, comma 2) si desume che destinatari della norma sono gli enti dipendenti dalla Regione, e non gli enti locali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 3 della l.r. Piemonte 9/2009; non fondate le altre censure.